Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded grounds regarding preventive detention requirements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court's order for home detention was unmotivated and failed to demonstrate the concrete risk of reoffending, given the crimes occurred in 2019 and the appellant had no prior record. The court rejected this, ruling that the appeal's sole ground was manifestly unfounded and that the lower court's detailed reasoning regarding the criminal context and the appellant's role was logically sound and sufficient.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. c) ed e) c.p.p.; Art. 274 c.p.p.: A cassation appeal challenging preventive detention measures is inadmissible if the alleged lack of necessity or gravity of evidence is not translated into a violation of specific legal norms or a manifest illogicity of the reasoning found in the contested decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ARGENTATO GIUSEPPINA nata a NAPOLI il 17/08/1978 avverso l'ordinanza del 25/08/2023 del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; udite le conclusioni del Procuratore Generale LIDIA GIORGIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; udito il difensore, avv. PIETRO IMBIMBO, in difesa di Argentato Giuseppina, che, dopo breve discussione, ha concluso chiedendo raccoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, con ordinanza del 25/8/2023 confermava l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Noia del 21/7/2023, che applicava la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di Giuseppina Argentato.
2. L'indagata, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
c) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 274 cod. proc. pen. e per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Evidenzia che l'ordinanza impugnata risulta del tutto immotivata, in quanto non individua elementi da cui desumere la concretezza e l'attualità del pericolo di reiterazione di analoghe condotte criminose, tenuto conto che i fatti risalgono al 2019, peraltro, svalutando il dato dell'incensuratezza della Argentato.
3. Il ricorso è inammissibile, atteso che l'unico motivo su cui si fonda, relativo al profilo delle esigenze cautelari, è manifestamente infondato. In proposito, giova evidenziare che l'insussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen. - così come dei gravi indizi di colpevolezza - è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, con la conseguenza che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori: sono, dunque, inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito, atteso che trattasi di censure non riconducibili alle tipologie di vizi della motivazione tassativamente indicate dalla legge (Sezione 2, n. 31553 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01;
Sezione 4, n. 18795 del 2/3/2017, Di Iasi, Rv. 269884 - 01; Sezione 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244 - 01; Sezione 7, ord. n. 12406 del 19/2/2015, Miccichè, Rv. 262948 - 01; Sezione Feriale, n. 47748 del 11/8/2014, Contarini, Rv. 261400 - 01). Nel caso oggetto di scrutinio, il Tribunale del riesame ha congruamente motivato in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, alla loro intensità ed alle ragioni che hanno imposto l'adozione del presidio cautelare custodiale. In particolare, i giudici della cautela hanno evidenziato, l'articolato contesto delinquenziale all'interno del quale sono maturati i fatti per cui si procede, il ruolo apicale ricoperto dalla odierna ricorrente all'interno del sodalizio criminale, oltre alla reiterazione sfrenata delle condotte criminose, poste in essere su tutto il territorio nazionale, dati questi che sono stati ritenuti prevalenti rispetto al lasso temporale intercorso dalla commissione dei fatti ed allo stato di incensuratezza della Argentato.
Trattasi di motivazione all'evidenza congrua ed immune da vizi illogici.
4. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il gior