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Ordinanza — n. 51717/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of standing due to procedural timing violations under Italian Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 51717/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant personally filed it after a legislative change took effect, violating specific procedural requirements. The lower court had confirmed the defendant's conviction for aggravated robbery and attempted robbery, but the appellant argued the decision lacked motivation regarding liability. The court ruled that personal filing post-legislative amendment rendered the appeal procedurally invalid under the new code.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis; Art. 613, comma 1 cod. proc. pen.: A criminal appeal filed personally by the defendant after the entry into force of a novating law is inadmissible if it violates the procedural rules governing such filings.

Parole chiave

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criminal appeal standing procedural novation personal filing rules inadmissible appeal legislative timing minaccia nel diritto penale delitto reato mancato

Disposizioni normative citate

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Art. 606, co. 1 lett. E) c.p.p.
Propone ricorso per cassazione personalmente l'imputato, chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato per omessa motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, in relazione all'art. 606, co. 1 lett. E) c.p.p. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende
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Testo completo

seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da CITARELLI MICHELE nato a Bari il 10 gennaio 1987 Avverso la sentenza resa dalla Corte di appello di Bari il 12 gennaio 2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di appello di Bari con la sentenza impugnata ha confermato la sentenza resa il 24 Febbraio 2022 dal GUP del Tribunale di Bari che ha dichiarato la responsabilità di Michele Citarelli in ordine ai reati di rapina aggravata, tentata rapina e porto di un coltello. Propone ricorso per cassazione personalmente l'imputato, chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato per omessa motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, in relazione all'art. 606, co. 1 lett. E) c.p.p. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Roma 30 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Preside e .,),..) ,. Maria Daniela Borsellino Sergio Belt ani ( DEPOSI