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Ordinanza — n. 51713/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against second-instance plea deals regarding waived statutory grounds and sentencing errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 51713/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Maglione Rosa and Nilvi Angela inadmissible against a second-instance plea agreement. The defense argued violations of procedural and substantive laws regarding waived grounds and sentencing, but the court held that such arguments fall outside the scope of review for plea deals. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.; Art. 62-bis c.p.; Art. 133 c.p.: In appeals based on plea agreements, only grounds not expressly waived are admissible, excluding objections to waived statutory grounds or sentencing determinations not constituting illegality.

Parole chiave

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second instance plea deal waived grounds of appeal sentencing review limits procedural inadmissibility court costs award concorso di motivi di sospensione attenuazione della pena abbandono del procedimento

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art.
Art. 129 cod. proc. pen.
Con due motivi la difesa deduce: - Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.; - Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt.
Art. 62-bis cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Con due motivi la difesa deduce: - Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.; - Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep.
Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018
Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani, Rv.
Sez. 2, n. 30990 del 1/06/2018
272853; Sez. 2, n. 30990 del 1/06/2018, Gueli, Rv.
Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
pen., la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuna, della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MAGLIONE ROSA nato a VILLARICCA il 07/10/1956 NILVI ANGELA nato a NAPOLI il 22/09/1976 avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; Ricorso trattato de plano

RITENUTO IN FATTO

1. Maglione Rosa e Nilvi Angela, a mezzo del difensore di fiducia, ricorrono avverso la sentenza, emessa il 26/05/2023 dalla Corte di appello di Napoli ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., con la quale, sull'accordo delle parti, è stata rideterminata la pena inflitta ai ricorrenti in ordine ai reati ai medesimi ascritti.

2. Con due motivi la difesa deduce: - Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.; - Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono inammissibili.

1. In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170).

2. La Corte di legittimità ha, infatti, precisato che, a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen., con cui l'imputato deduceva la mancanza di motivazione sulle condizioni di cui all'art. 129 cod. proc. pen.; v.

Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani, Rv. 272853; Sez. 2, n. 30990 del 1/06/2018, Gueli, Rv. 272969).3. All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuna, della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.