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Sentenza — n. 51711/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to client's withdrawal after detention measure was replaced with home arrest.

Numero d'incarto Sentenza — n. 51711/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the client, Roberto Depedro, withdrew the petition after his detention was replaced with home arrest. Although the appeal was filed against a ruling confirming prison custody, the defense team notified the court of the client's withdrawal on November 3, 2023. Consequently, the Court ruled that the appeal no longer met the requirements for admissibility under the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.; A cassation appeal is inadmissible if the party withdraws the petition after the filing, rendering the proceeding void.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal inadmissibility of appeal custodia cautelare in carcere arresti domiciliari Code of Criminal Procedure pericolo di reiterazione assistenza riabilitativa riabilitazione

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle i 04 spese del procedimento) .tulg kt.(9.4 & tx...uk 9 ce..<_• ,,k 9 ti 7n9 ‘3491-a'4.41-e Mal „4...a: cito_
art. 309 cod. proc. pen
Con ordinanza del 18/07/2023, il Tribunale di Brescia, in sede di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., per quanto qui interessa, confermava l'ordinanza del 22/06/2023 del G.i.p.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DEPEDRO ROBERTO, nato a Breno il 29/08/1983 avverso l'ordinanza del 18/07/2023 del Tribunale di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale ETTORE PEDICINI, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; letta la nota degli Avv.ti MONICA BARESI e GIAMPIERO MAFFI, difensori di Depedro Roberto, con la quale gli stessi avvocati hanno trasmesso atto di rinuncia al ricorso per cassazione a firma del ricorrente Depedro Roberto; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 18/07/2023, il Tribunale di Brescia, in sede di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., per quanto qui interessa, confermava l'ordinanza del 22/06/2023 del G.i.p. del Tribunale di Brescia con la quale era stata applicata a Roberto Depedro la misura della custodia cautelare in carcere per essere lo stesso gravemente indiziato dei reati di partecipazione a un'associazione per delinquere, emissione di fatture per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti e autoriciclaggio e con riguardo al pericolo di commissione di delitti della stessa specie.

2. Avverso l'indicata ordinanza del 18/07/2023 del Tribunale di Brescia, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, Roberto Depedro, affidato a quattro motivi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente, si deve rilevare che, il 03/11/2023, i difensori del ricorrente Roberto Depedro avv.ti Monica Baresi e Giampiero Maffi, nel rendere noto che, con l'allegato provvedimento del 16/10/2023, il G.i.p. del Tribunale di Brescia ha sostituito la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, hanno tramesso atto di rinuncia al ricorso per cassazione (datato 02/11/2023) a firma dello stesso ricorrente Roberto Depedro, autenticata dall'avv. Giampiero Maffi. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

2. Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle i 04 spese del procedimento) .tulg kt.(9.4 & tx...uk 9 ce..<_• ,,k 9 ti 7n9 ‘3491-a'4.41-e Mal „4...a: cito_

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.