Italian Court dismisses late appeal against plea bargain due to procedural time limits and lack of legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed late, exceeding the fifteen-day deadline for reviewing a plea bargain judgment. Although the appellant argued that the lack of translation of the judgment into Albanian violated his defense rights, the court held that the absence of translation does not automatically nullify the proceedings. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444, 448, 616 c.p.p.; The appeal against a plea bargain judgment must be lodged within fifteen days from the reading in court, and the lack of translation of the judgment does not constitute a ground for nullity absent specific proof of prejudice to the defense.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HALILOVIC NIKO nato il 19/12/1997 avverso la sentenza del 08/06/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PAVIAudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; Ricorso trattato de plano
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Halilovic Niko, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del tribunale di Pavia che ha applicato al ricorrente, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti in ordine ai reati di rapina aggravata in concorso, lesioni e resistenza a p.u.
2. Con un unico motivo deduce la violazione di legge (artt. 111 Cost., 143 e 179 cod. proc. pen.) ed il vizio di motivazione, stante la mancata traduzione della sentenza risultando il ricorrente cittadino albanese.
3. Il ricorso è inammissibile sotto differenti profili. 3.1. Il ricorso si presenta anzitutto tardivo. La sentenza impugnata, infatti, è stata pubblicata con motivazione contestuale all'udienza dell'8/06/2023, alla presenza del difensore dell'imputato che, ai sensi dell'art. 165, comma 3, cod. proc. pen., ne ha la rappresentanza ad ogni effetto e potendo in sua vece esercitare tutti i diritti e le facoltà che non siano personalmente riservati dalla legge all'imputato. Il termine per impugnare, trattandosi di provvedimento reso in camera di consiglio, è di quindici giorni e decorre, in presenza di motivazione contestuale, dalla lettura del provvedimento in udienza (8/06/2023).
Il ricorso risulta essere stato proposto dal difensore il 27/06/2023 e, dunque, a termine scaduto. 3.2. Il ricorso è stato proposto per motivo non consentito. A norma del comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., l'impugnazione è consentita soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena. Nessuna di queste ipotesi ricorre nel caso in esame. 3.3. Infine, a prescindere che la procura speciale risulta rilasciata al difensore in lingua italiana, va richiamato il principio secondo cui in tema di traduzione degli atti, in mancanza di elementi specifici indicativi di un pregiudizio in ordine alla completa esplicazione del diritto di difesa, l'omessa traduzione della sentenza di patteggiamento in lingua nota all'imputato alloglotta non integra di per sé causa di nullità della stessa, atteso che, dopo la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen., ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'imputato non ha più facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 32878 del 5/02/2019, Molla, Rv. 277111 - 02).
4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.