Italian court dismisses appeal due to withdrawal, ordering costs and fine payment under procedural code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible following the defendant's formal withdrawal of the request. Although the defense initially argued a defect in reasoning regarding liability, the subsequent withdrawal rendered the appeal procedurally void. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a monetary fine to the state treasury.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Withdrawal of an appeal renders it inadmissible, triggering mandatory liability for procedural costs and a fine payable to the state treasury.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIANCO FERDINANDO nato a AVELLINO il 16/12/1974 avverso la sentenza del 31/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; Ricorso trattato de plano
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Bianco Ferdinando, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 31/10/2022, con cui è stata confermata la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Napoli che ha condannato il ricorrente alla pena di giustizia, in ordine al reato di cui al capo 23) della rubrica (artt. 81, 110, 629, comma 1 e 416-bis.1 cod. pen., escluse le circostanze aggravanti delle più persone riunite e della qualità di associato, riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.).
2. Con un unico motivo, la difesa del ricorrente deduce il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità.
3. Con nota dell'11/07/2023, il difensore ha inoltrato atto di rinuncia al ricorso sottoscritto dall'imputato.
4. La rinuncia determina l'inammissibilità del ricorso. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, per la parte privata ricorrente, la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare nella misura contenuta di euro 500,00: infatti, l'art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta non solo nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606 comma 3 codice di rito, ma anche nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod. proc. pen., tra cui è ricompreso il caso della rinuncia all'impugnazione (Sez. 6, n. 26255 del 17/6/2015, Rv. 263921).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento/00 in favore della Cassa delle ammende. Così decis