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Ordinanza — n. 51702/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation converts detention appeal to appeal due to lack of coercive measure order in lower court ruling.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 51702/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation converted the defendant's cassation appeal into a regular appeal regarding the rejection of a bail revocation request. The defendant argued for legal violations in the lower court's decision on detention measures, but the Court found the immediate cassation remedy inapplicable because no coercive measure was ordered. Consequently, the case was remanded to the competent tribunal for further proceedings as an appeal.

Regesto Legislator

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Art. 310, comma 1; Art. 311, comma 2; Art. 568, comma 2 of the Code of Criminal Procedure: When a lower court rejects a request to revoke or replace coercive measures without ordering a new measure, the remedy is limited to appeal, not immediate cassation.

Parole chiave

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coercive measures detention appeal cassation conversion remedy limitation status libertatis domanda di revisione dell'asilo revisione della sentenza penale revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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Art. 310 cod. proc. pen.
Va ribadito, infatti, che «avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca o sostituzione delle misure cautelari è ammesso esclusivamente il rimedio dell'appello, previsto dall'art. 310 cod. proc. pen., in quanto il ricorso immediato per cassazione, ai sensi dell'art.
Art. 311, comma 2 cod. proc. pen.
pen., in quanto il ricorso immediato per cassazione, ai sensi dell'art. 311, comma 2, cod.
Art. 568, comma 2 cod. proc. pen.
pen., può essere proposto soltanto contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva e solo nel caso di violazione di legge, nonché, ai sensi dell'art. 568, comma 2, cod.
Art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Una copia del presente provvedimento deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma I- ter, disp.
Art. 309, comma 7 cod. proc. pen.
pen., dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di L'Aquila competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod.
art. 310 cod. proc. pen
Va ribadito, infatti, che «avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca o sostituzione delle misure cautelari è ammesso esclusivamente il rimedio dell'appello, previsto dall'art. 310 cod. proc. pen., in quanto il ricorso immediato per cassazione, ai sensi dell'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, Ordinanza n. 15125 del 07/03/2023
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIAZ CALLEJAS CRISTIAN ANDREY nato il 22/03/1995 in COLOMBIA avverso l'ordinanza del 09/06/2023 della CORTE DI APPELLO DI L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale VINCENZO SENATORE, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

DIAZ CALLEAS CRISTIAN ANDREY, per il tramite del proprio difensore, impugna l'ordinanza in data 09/06/2023 della Corte di appello di L'aquila, che ha rigettato l'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere. Deduce:

1. Violazione di legge per la mancata applicazione dell'art. 275, comma 2- bis, cod. proc. pen..

2. Violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 284, comma 5-bis cod. proc. pen. e vizio di manifesta illogicità della motivazione CONSIDERATO IN 1M b.

1. Il ricorso va convertito in appello e gli atti vanno trasmessi al giudice 1 territoriale funzionalmente competente. Va ribadito, infatti, che «avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca o sostituzione delle misure cautelari è ammesso esclusivamente il rimedio dell'appello, previsto dall'art. 310 cod. proc. pen., in quanto il ricorso immediato per cassazione, ai sensi dell'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., può essere proposto soltanto contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva e solo nel caso di violazione di legge, nonché, ai sensi dell'art. 568, comma 2, cod. proc. pen., contro i provvedimenti concernenti lo "status libertatis" non altrimenti impugnabili», (Sez. 6 -, Ordinanza n. 15125 del 07/03/2023, T., Rv. 284581 - 01).

2. Una copia del presente provvedimento deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen., in quanto dalla sua pronuncia non consegue la rimessione in libertà del detenuto.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come appello, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di L'Aquila competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1- ter, Disp. Att. Cod. Proc. Pen.. Così deciso il 17 novembre 2023 Il Consigliere estensore