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Ordinanza — n. 51701/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant lacked standing to file the appeal personally.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 51701/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the criminal appeal inadmissible because the appellant lacked personal standing to file it. The lower court had convicted the defendant of aggravated attempted robbery, but the appellant attempted to file the appeal personally rather than through a legal representative. The court ruled that under the amended procedural code, only a duly authorized representative can initiate such appeals, rendering the personal filing invalid.

Regesto Legislator

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Art. 613 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal in criminal proceedings is inadmissible if filed personally by a defendant who lacks the legal standing to do so, requiring instead intervention by a duly authorized representative.

Parole chiave

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criminal appeal standing inadmissible appeal personal filing defect legal representative requirement procedural code amendment tentata rapina commisurazione della pena per rapina censura formulata in modo carente

Disposizioni normative citate

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Art. 613 cod. proc. pen.
3.11 ricorso è inammissibile in quanto proposto da soggetto non legittimato ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen. nella formulazione introdotta con la legge n.
Art. 616 cod. proc. pen.
4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
Law n. 103 of 2017
art. 613 cod. proc. pen
3.11 ricorso è inammissibile in quanto proposto da soggetto non legittimato ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NUNES GARAY KAYSE SABRINA nato a TORINO il 30/11/1999 avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE di APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECO-IIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Torino confermava la condanna della ricorrente per il reato contestato (concorso in tentata rapina aggravata). 2.Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato personalmente in data 12 maggio 2023. 3.11 ricorso è inammissibile in quanto proposto da soggetto non legittimato ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen. nella formulazione introdotta con la legge n. 103 del 2017 entrata in vigore il 3 agosto 2017. 4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. t

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 9 novembre 2023.