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Ordinanza — n. 51700/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against settlement sentence dismissed as inadmissible due to lack of condition assessment review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 51700/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a settlement sentence regarding robbery and carrying offensive objects, arguing the judge failed to evaluate conditions for acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that appeals against settlement sentences are strictly inadmissible when the ground is the omission of a condition assessment, requiring immediate dismissal under Article 610, paragraph 5-bis.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis, c.p.p.: Appeals against settlement sentences alleging the judge's failure to assess conditions for acquittal are inadmissible and must be dismissed ex plano.

Parole chiave

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settlement sentence appeal inadmissibility ex plano condition assessment omission Article 129 procedural code Cassation appeal dismissal reati contro il patrimonio delitto altri reati

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Il ricorrente non si confronta con la consolidata giurisprudenza secondo cui ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5 -bis cod.
Art. 129, cod. proc. pen.
103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
art. 129 cod. proc. pen
103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod.
art. 616 cod. proc. pen
4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 27201401
(Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 27201401).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUDEC ALEKSANDAR nato il 28/09/1991 avverso la sentenza del 13/06/2023 del TRIBUNALE di VERONAudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Verona applicava al ricorrente la pena concordata in relazione ai reati allo stesso contestati (rapina impropria e porto di oggetti atti ad offendere).

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (artt. 129 e 444 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in relazione sia all'accertamento di responsabilità che alla qualificazione giuridica del fatto.

3. Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente non si confronta con la consolidata giurisprudenza secondo cui ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 27201401). 4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 9 novembre 2023.