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Ordinanza — n. 51699/2023 — snpen Generato dall'IA

Personal appeal for sentencing error dismissed due to lack of standing and failure to use special defense counsel.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 51699/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the personal appeal inadmissible because the appellant signed the petition without a special defense counsel, violating procedural requirements. Although the appellant claimed errors in sentencing and double jeopardy violations, the law mandates that such extraordinary appeals must be filed by a qualified lawyer. Consequently, the court rejected the claim and ordered the appellant to pay the associated legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; Art. 625-bis c.p.p.: An appeal for error of fact regarding sentencing cannot be filed personally by the convicted person and must be submitted by a defense attorney holding a special power of attorney.

Parole chiave

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extraordinary appeal for error lack of standing special defense counsel procedural inadmissibility double jeopardy violation errore di calcolo errore nella commisurazione della pena principio del ne bis in idem

Disposizioni normative citate

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Art. 613 c.p.p.
Art. 625-bis c.p.p.
In relazione al primo profilo è stato affermato che "Il ricorso straordinario per errore di fatto, previsto dall'art. 625-bis cod.
Art. 616 c.p.p.
L'inammissibilità del ricorsb comporta la cotTcran7a del ricorrente al pagamento de spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod.
Law 103/2017
art. 625-bis cod. proc. pen
In relazione al primo profilo è stato affermato che "Il ricorso straordinario per errore di fatto, previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen., non può essere proposto dal condannato personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt.
art. 616 cod. proc. pen
L'inammissibilità del ricorsb comporta la cotTcran7a del ricorrente al pagamento de spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5 - Sentenza n. 18315 del 25/03/2019 Imp. 76039
103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore munito di procura speciale e iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione" (Sez. 5 - Sentenza n. 18315 del 25/03/2019 Imp. 76039 - 01).
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARRACATO SANTE nato a LERCARA FRIDDI il 03/08/1945 avverso la sentenza del 14/10/2020 della CORTE SUPREMA di CASSAZIONEudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; Ricorso trattato de plano

RITENUTO IN FATTO

1. L'imputato ha presentato ricorso personale avverso il provvedimento indicato in epigrafe.

2. Il ricorso è inammissibile perché proposto da soggetto privo di legittimazione come emerge dalla circostanza che il ricorso risulta sottoscritto dall'imputato personalmente, in violazione del disposto dell'art.613 cod. proc. pen.. Dalla confusa esposizione pare di comprendere che l'istante si dolga di un errore nella determinazione della pena (formulando quindi un'istanza di ricorso straordinario per errore di fatto ex art.625 bis cod. proc. pen.) e della violazione del 'divieto di bis in idem'. In relazione al primo profilo è stato affermato che "Il ricorso straordinario per errore di fatto, previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen., non può essere proposto dal condannato personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore munito di procura speciale e iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione" (Sez. 5 - Sentenza n. 18315 del 25/03/2019 Imp. 76039 - 01). 4Austurk& 3.

L'inammissibilità del ricorsb comporta la cotTcran7a del ricorrente al pagamento de spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.• Così deciso in Roma, il 2 novembre 2023 Il consigi.ere rela ore Il Presi ente