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Ordinanza — n. 51698/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against sentence for procedural defects not allowed in plea agreement cases.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 51698/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it challenged the sentencing determination rather than the validity of the plea agreement. The appellant argued the sentence was flawed, but the court noted that complaints regarding the penalty's calculation are excluded when they do not affect the legality of the sanction itself. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: In appeals regarding plea agreements, only grounds concerning the party's will, prosecutor's consent, or divergent content are admissible, while complaints about the penalty's determination are inadmissible unless they prove the sanction's illegality.

Parole chiave

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plea agreement appeal sentencing determination procedural admissibility penal code provisions court costs award remissione della pena alleggerimento della pena sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
La giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente affermato che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod.
Art. 129 c.p.p.
art. 599-bis cod. proc. pen
La giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente affermato che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019
e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv.
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
276102 - 01;Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep.
Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018
278170 - 01; Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da STRANO ALFIO n. a Catania IL 16/2/1974 avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania in data 31/3/2023 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria De Santis

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Catania, in riforma della decisione del Gup del locale Tribunale in data 16/12/2021 e in accoglimento del concordato sulla pena prospettato dalle parti, determinava in anni tre, mesi dieci di reclusione, sostituita con la detenzione domiciliare di pari durata, ed euro mille di multa la pena inflitta a Strano Alfio per i reati in rubrica ascrittigli.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. Salvatore Cannata, il quale ha dedotto il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti. La giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente affermato che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 - 01;Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170 - 01; Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Rv. 274522- 01), evenienza quest'ultima da escludere nella specie.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile cl-enndanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi cause d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 2 Novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Pres