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Ordinanza — n. 51697/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for late filing; appeal court added facts not in record; procedural defect bars review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 51697/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a late filing that exceeded the statutory fifteen-day deadline. The appellant argued the lower court erred by adding facts regarding the vehicle's location not present in the record, while also claiming procedural nullity from improper citation notice. The court rejected these substantive arguments, ruling that the primary bar to review was the untimely submission of the petition.

Regesto Legislator

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Art. 585 comma 1 lett. a) c.p.p.; Art. 616 cod. proc. pen.: A cassation appeal filed after the expiration of the fifteen-day period following the hearing is inadmissible, regardless of alleged factual errors or procedural defects in the lower proceedings.

Parole chiave

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late filing cassation appeal procedural deadline inadmissible petition statutory time limit infrazioni alle norme della circolazione risarcimento alle vittime di reati recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 585 comma 1 lettera a) c.p.p.
Art. 616 cod. proc. pen.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.
art. 616 cod. proc. pen
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAGANO CARMINE nato a NOCERA INFERIORE il 15/02/1982 avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE d'APPELLO di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; Ricorso trattato de plano

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Salerno ha confermato la sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Nocera Inferiore con condanna di Carmine Pagano alla pena di giustizia per il reato di ricettazione.

2. L'imputato ha presentato ricorso per cassazione lamentando in primo luogo violazione dell'articolo 606 lett.

b) e c) c.p.p. in relazione agli articoli 161 e 601 del medesimo codice. Si sostiene che il decreto di citazione per il giudizio di appello non è stato notificato previamente presso il domicilio eletto dall'imputato con conseguente nullità assoluta ed insanabile. Con il secondo motivo si lamenta la violazione dell'articolo 606 lett.

b) ed e) c.p.p. in relazione all'articolo 192 dello stesso codice poiché la corte d'appello, in tesi difensiva, ha travisato il fatto avendo ritenuto che il piazzale ove si trovava l'autovettura riciclata fosse di esclusiva pertinenza dell'officina meccanica condotta dall'imputato. Tale dato fattuale non risulta da alcun documento processuale ed è stato introdotto indebitamente dalla corte di appello.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto presentato tardivamente.

2. A fronte della lettura della motivazione in udienza in data 23 maggio 2023, atto da cui decorre il termine di quindici giorni per il deposito del ricorso previsto dall'art.585 comma 1 lettera a) c.p.p., il ricorso risulta depositato il 20 giugno 2023, con superamento del termine di legge.

3. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2 novembre 2023 Il co sigliere r' latore Il Pre