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Ordinanza — n. 51695/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waived grounds regarding plea agreement and sentencing under Italian Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 51695/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Falloní Marco inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The defense argued for acquittal under Article 129 of the Criminal Procedure Code, but the court held that such grounds were waived during the appellate conciliation process. Consequently, the court ruled that appeals regarding waived reasons or sentencing determinations not challenging the legality of the sanction are inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: Appeals against appellate conciliation sentences are inadmissible if they concern waived reasons for acquittal or sentencing determinations that do not allege illegality of the sanction.

Parole chiave

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Criminal Procedure Code Plea Agreement Appellate Conciliation Waived Grounds Inadmissible Appeal Sentencing Determination Procedural Costs motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis c.p.p.
La giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente affermato che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod.
Art. 129 c.p.p.
Gianpaolo Fagiolo, il quale ha dedotto l'omessa motivazione in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen.
art. 129 cod.proc.pen
Gianpaolo Fagiolo, il quale ha dedotto l'omessa motivazione in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
La giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente affermato che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019
e, altresì, kJ.& a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv.
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
276102 - 01;Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep.
Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018
278170 - 01; Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Rv.
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Testo completo

guente ORDINANZA Sul ricorso proposto da FALLONI MARCO n. a Marino 13/6/1990 avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma in data 27/3/2023 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria De Santis

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Roma, in riforma della decisione del Gup del locale Tribunale in data 28/6/2022 e in accoglimento del concordato sulla pena prospettato dalle parti, determinava in anni cinque, mesi sei di reclusione ed euro 2.133,33 di multa la pena inflitta a Falloní Marco per i reati in rubrica ascrittigli.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. Gianpaolo Fagiolo, il quale ha dedotto l'omessa motivazione in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti. La giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente affermato che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, kJ.& a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 - 01;Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170 - 01; Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Rv. 274522- 01).

4. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi cause d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 2 Novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presi e