Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waived grounds regarding plea agreement and sentencing under Italian Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Falloní Marco inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The defense argued for acquittal under Article 129 of the Criminal Procedure Code, but the court held that such grounds were waived during the appellate conciliation process. Consequently, the court ruled that appeals regarding waived reasons or sentencing determinations not challenging the legality of the sanction are inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: Appeals against appellate conciliation sentences are inadmissible if they concern waived reasons for acquittal or sentencing determinations that do not allege illegality of the sanction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
guente ORDINANZA Sul ricorso proposto da FALLONI MARCO n. a Marino 13/6/1990 avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma in data 27/3/2023 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria De Santis
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Roma, in riforma della decisione del Gup del locale Tribunale in data 28/6/2022 e in accoglimento del concordato sulla pena prospettato dalle parti, determinava in anni cinque, mesi sei di reclusione ed euro 2.133,33 di multa la pena inflitta a Falloní Marco per i reati in rubrica ascrittigli.
2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. Gianpaolo Fagiolo, il quale ha dedotto l'omessa motivazione in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen.
3. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti. La giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente affermato che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, kJ.& a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 - 01;Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170 - 01; Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Rv. 274522- 01).
4. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi cause d'esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 2 Novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presi e