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Ordinanza — n. 51690/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to generic power of attorney lacking specific reference to the appeal and client signature.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 51690/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because it was filed using a generic power of attorney. The appellant's lawyer submitted a document listing broad legal activities without explicitly linking it to the specific appeal against the Reggio Calabria Court of Appeal or identifying the client's signature. The court ruled that the act lacked essential requirements for initiating a legitimacy proceeding, as it failed to clearly determine the object of the mandate and the specific facts related to the contested judgment.

Regesto Legislator

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Art. 122 c.p.p.; Art. 571 c.p.p.: A power of attorney for a cassation appeal must be specifically tailored to the appeal and signed by the client; a generic mandate listing broad activities without explicit reference to the contested judgment or client signature renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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generic power of attorney cassation appeal inadmissibility defective legal representation lack of client signature procedural requirements esame di cassazione ricusazione del pubblico ministero memoria illeggibile

Disposizioni normative citate

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Art. 122 c.p.p.
Il ricorso veniva proposto mediante allegato atto nominato "nomina difensore di fiducia per procura speciale", nell'ambito del quale veniva richiamato l'art. 122 cod.
Art. 571 comma 3 c.p.p.
Proporre ogni tipo di impugnazione ex art. 571 comma 3 c.p.p. (giudizio contumaciale), nonché in relazione all'art.
Art. 2 della legge 22/89
art. 474 cod. pen
La Corte di appello di Reggio Calabria in data 05/05/2023 ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Locri in data 06/12/2016 dichiarando non doversi procedere per intervenuta estinzione per prescrizione per il reato di cui all'art. 474 cod. pen.
art. 648 cod. pen
confermando nel resto la sentenza impugnata, on la quale Diop Papa Sidy Matar è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod. pen.
art. 122 cod. proc. pen
Il ricorso veniva proposto mediante allegato atto nominato "nomina difensore di fiducia per procura speciale", nell'ambito del quale veniva richiamato l'art. 122 cod. proc. pen.
art. 571 comma 3 c.p
Proporre ogni tipo di impugnazione ex art. 571 comma 3 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIOP PAPA SIDY MATAR nato a DAROI TMIAR( SENEGAL) il 16/09/1981 avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Reggio Calabria in data 05/05/2023 ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Locri in data 06/12/2016 dichiarando non doversi procedere per intervenuta estinzione per prescrizione per il reato di cui all'art. 474 cod. pen. confermando nel resto la sentenza impugnata, on la quale Diop Papa Sidy Matar è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod. pen.

2. Il Diop, a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, proponendo otto motivi di ricorso inerenti vizio della motivazione e violazione di legge in relazione al reato ascritto.

3. Il ricorso veniva proposto mediante allegato atto nominato "nomina difensore di fiducia per procura speciale", nell'ambito del quale veniva richiamato l'art. 122 cod. proc. pen. con nomina del difensore " al fine di avvalersi di tutte le facoltà e di esercitare tutti i diritti che per legge mi spettano", con conferimento del mandato per: "chiedere in mia vece qualsiasi tipo di giudizio (abbreviato, immediato direttissimo ecc), nonché l'applicazione della pena per richiesta, )4t,/ costituirmi parte civile nell'instaurando procedimento penale.

Redigere e presentare, in mia vece, tutte le domande, di qualsiasi tipo, compresa quella di scarcerazione per qualsiasi causa, o di trasformazione di misure coercitive, nonché d'incidente probatorio e quella di riparazione per ingiusta detenzione ex art. 314 e 315 c.p.p.. Proporre ogni tipo di impugnazione ex art. 571 comma 3 c.p.p. (giudizio contumaciale), nonché in relazione all'art. 2 della legge 22/89, in ogni stato e grado del procedimento, compreso quello dell'esecuzione, dinnanzi agli organi di sorveglianza, per la revoca di pene accessorie e misure di sicurezza applicate con sentenza di condanna in mio danno e presentare istanza di riabilitazione", datata 28/12/2016.

4. Il ricorso è inammissibile per essere stato presentato con procura del tutto generica e non specificamente riferita al ricorso per cassazione, risultando omessa una chiara ed in equivoca determinazione dell'oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce in relazione alla sentenza di appello impugnata. In tal senso, appare evidente che l'atto in questione richiami una serie di attività da poter espletare, in assenza di qualsiasi riferimento al giudizio per cassazione ed alla sentenza oggetto di impugnazione. Inoltre, l'atto in questione non appare specificamente sottoscritto dal ricorrente, attesa la presenza della sottoscrizione del difensore e la mancanza di un'esplicita e chiaramente riferibile sottoscrizione del Diop nel punto allo scopo deputato nel corpo dell'atto, emergendo esclusivamente una lettera illeggibile posta, tra l'altro nella linea relativa al visto per l'autenticazione.

5. L'atto definito di nomina difetta, dunque, di requisiti essenziali e dei presupposti previsti normativamente per la regolare instaurazione del procedimento in sede di legittimità. '4;bk2.- "1"‘• ' toC-71,` (A UL4 QA-t. et 6)

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Co