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Sentenza — n. 51683/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to absolute nullity from improper citation service in criminal proceedings.

Numero d'incarto Sentenza — n. 51683/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the second-instance judgment because the defendant failed to receive the citation for the appeal hearing. Although the defendant had elected a domicile in Bologna, the court attempted service at an old address, resulting in a failed delivery without proper receipt confirmation. The court ruled that this procedural defect constitutes an absolute nullity under Article 179 of the Code of Criminal Procedure, requiring the case to be remanded for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 179, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 184 c.p.p.: The omission of citation service or service at an incorrect address, preventing effective knowledge of the act by the accused, triggers absolute nullity and mandates annulment of the judgment.

Parole chiave

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absolute nullity citation service criminal procedure improper notification remand for retrial notificazione postale irregolare notifica del cambiamento d'indirizzo prova dell'avvenuta notifica

Disposizioni normative citate

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Art. 639 cod. pen.
La Corte di appello di Bologna con sentenza del 11/1/2023 confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Bologna in data 8/11/2021 che aveva condannato Giuseppe Valerio Caprioli per il reato di cui all'art. 639 cod. pen.
Art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 178, lett. c) cod. proc. pen.
Art. 179 cod. proc. pen.
Tanto premesso, rileva il Collegio che la giurisprudenza di legittimità, anche nella sua più autorevole composizione, ha avuto modo di affermare che, in tema di notificazione della citazione dell'imputato, ricorre la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod.
Art. 420-bis cod. proc. pen.
Art. 601 cod. proc. pen.
Art. 157 cod. proc. pen.
15 - la notifica è stata effettuata presso la vecchia residenza e non è andata a buon fine (stante l'assenza del destinatario, è stata eseguita con il deposito dell'atto alla casa comunale, con invio di comunicazione a mezzo posta raccomandata ai sensi dell'art. 157 cod.
Art. 184 cod. proc. pen.
art. 639 cod. pen
La Corte di appello di Bologna con sentenza del 11/1/2023 confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Bologna in data 8/11/2021 che aveva condannato Giuseppe Valerio Caprioli per il reato di cui all'art. 639 cod. pen.
art. 157 cod. proc. pen
15 - la notifica è stata effettuata presso la vecchia residenza e non è andata a buon fine (stante l'assenza del destinatario, è stata eseguita con il deposito dell'atto alla casa comunale, con invio di comunicazione a mezzo posta raccomandata ai sensi dell'art. 157 cod.

Giurisprudenza citata

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Sezioni Unite, n. 119 del 27/10/2004, Palumbo
(Sezioni Unite, n. 119 del 27/10/2004, Palumbo, Rv.
Sezione 5, n. 27546 del 3/4/2023, Brancolini
Sezione 5, n. 27546 del 3/4/2023, Brancolini, Rv.
Sezione 2, n. 50389 del 27/9/2019, Khaleque
284810 - 01; Sezione 2, n. 50389 del 27/9/2019, Khaleque, Rv.
Sezione 5, n. 48916 del 1/10/2018
277808 - 01; Sezione 5, n. 48916 del 1/10/2018, 0., Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CAPRIOLI GIUSEPPE VALERIO nato a MELFI il 08/08/1984 avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE di APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LIDIA GIORGIO che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; udito il difensore, avv. ETTORE GRENCI, in difesa di Caprioli Giuseppe Valerio, che, dopo breve discussione, ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Bologna con sentenza del 11/1/2023 confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Bologna in data 8/11/2021 che aveva condannato Giuseppe Valerio Caprioli per il reato di cui all'art. 639 cod. pen.

2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 178, lett. c), 179, 420-bis e 601 cod. proc. pen. Evidenzia che l'imputato non ha ricevuto la notifica per l'udienza del 11/1/2023, in quanto la stessa è stata effettuata con esito negativo in Bologna, alla via Giuseppe Pizzardi n. 15, presso la vecchia residenza del Caprioli, nonostante agli atti risultasse l'elezione di domicilio in via Cristoforo da Bologna n. 15; che il domicilio eletto risultava agli atti, tanto che il decreto di giudizio immediato era stato regolarmente notificato in via Cristoforo da Bologna n. 15, domicilio questo che risulta indicato anche nella epigrafe della sentenza di primo grado; che, dunque, l'omessa notifica della citazione determina una nullità assoluta ed insanabile.

3. Il ricorso è fondato. 1.1 Risulta dagli atti che l'odierno ricorrente non ha ricevuto la notifica della citazione in appello per l'udienza del 11/1/2023, in quanto - pur avendo regolarmente eletto domicilio in Bologna, alla via Cristoforo da Bologna n. 15 - la notifica è stata effettuata presso la vecchia residenza e non è andata a buon fine (stante l'assenza del destinatario, è stata eseguita con il deposito dell'atto alla casa comunale, con invio di comunicazione a mezzo posta raccomandata ai sensi dell'art. 157 cod. proc. pen., il cui avviso di ricevimento non reca alcuna firma di ricezione dell'atto).

Tanto premesso, rileva il Collegio che la giurisprudenza di legittimità, anche nella sua più autorevole composizione, ha avuto modo di affermare che, in tema di notificazione della citazione dell'imputato, ricorre la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato, mentre la medesima nullità non ricorre nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 cod. proc. pen. (Sezioni Unite, n. 119 del 27/10/2004, Palumbo, Rv. 229539 - 01;

Sezione 5, n. 27546 del 3/4/2023, Brancolini, Rv. 284810 - 01; Sezione 2, n. 50389 del 27/9/2019, Khaleque, Rv. 277808 - 01; Sezione 5, n. 48916 del 1/10/2018, 0., Rv. 274183 - 01). P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Bologna per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il giorno 30 novem