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Sentenza — n. 51675/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 51675/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 51675/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FRIZZI CLAUDIO nato a Milano il 22/12/1977 avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE di APPELLO di MILANO PARTI CIVILI: Bitetto Fabrizio, Bertoli Alberto Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LIDIA GIORGIO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; sentito il difensore del ricorrente, Avv. MARCO MASCHERONI del foro di Lodi che ha concluso per la dichiarazione di prescrizione del reato sub C) e, comunque, per l'accoglimento dei motivi di ricorso. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 24/01/2023 la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Lodi emessa il 13/12/2021 con la quale Claudio Frizzi era stato condannato alla pena di un anno, quattro mesi di reclusione ed euro 700,00 di multa perché ritenuto responsabile di quattro reati di appropriazione indebita, in danno di condomìni da lui amministrati.

Regesto Legislator

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art. 120 cod. pen, art. 646 cod. pen, art. 165 cod. pen; Sentenza — n. 51675/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo.

Parole chiave

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azione di mantenimento amministrazione infedele concessionario di franchising appropriazione indebita di beni demaniali inadempimento reiterato credito contestato

Disposizioni normative citate

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art. 120 cod. pen
Avverso la sentenza di appello propone ricorse per cassazione il Frizzi, sulla base di due motivi: - violazione di legge (art. 120 cod. pen., artt.
art. 646 cod. pen
pen.), con riferimento al capo C) di imputazione, mancando nella denuncia presentata dal nuovo amministratore la manifestazione di volontà a procedere nei confronti dell'imputato, a fronte della mutata procedibilità - a querela e non più di ufficio - del delitto ex art. 646 cod. pen.; - violazione di legge (art.
art. 165 cod. pen
pen.; - violazione di legge (art. 165 cod. pen.) per la condizione apposta alla sospensione della pena (pagamento della provvisionale), senza valutare le effettive possibilità economiche del condannato, il cui stato di insolvenza era emerso dall'esito dei sequestri dei conti correnti, disposti dalla Procura di Lodi.
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Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FRIZZI CLAUDIO nato a Milano il 22/12/1977 avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE di APPELLO di MILANO PARTI CIVILI: Bitetto Fabrizio, Bertoli Alberto Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LIDIA GIORGIO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; sentito il difensore del ricorrente, Avv. MARCO MASCHERONI del foro di Lodi che ha concluso per la dichiarazione di prescrizione del reato sub C) e, comunque, per l'accoglimento dei motivi di ricorso. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 24/01/2023 la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Lodi emessa il 13/12/2021 con la quale Claudio Frizzi era stato condannato alla pena di un anno, quattro mesi di reclusione ed euro 700,00 di multa perché ritenuto responsabile di quattro reati di appropriazione indebita, in danno di condomìni da lui amministrati.

2. Avverso la sentenza di appello propone ricorse per cassazione il Frizzi, sulla base di due motivi: - violazione di legge (art. 120 cod. pen., artt. 336 e 124 cod. proc. pen.), con riferimento al capo C) di imputazione, mancando nella denuncia presentata dal nuovo amministratore la manifestazione di volontà a procedere nei confronti dell'imputato, a fronte della mutata procedibilità - a querela e non più di ufficio - del delitto ex art. 646 cod. pen.; - violazione di legge (art. 165 cod. pen.) per la condizione apposta alla sospensione della pena (pagamento della provvisionale), senza valutare le effettive possibilità economiche del condannato, il cui stato di insolvenza era emerso dall'esito dei sequestri dei conti correnti, disposti dalla Procura di Lodi.

3. Il ricorso è inammissibile perché presentato per motivi non consentiti e comunque privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. 3.1. Con il primo motivo il ricorrente ripropone la questione, già ampiamente esaminata in primo grado e oggetto di censura in appello, della inesistenza totale dell'istanza punitiva di Alberto Bertoli, nella qualità di amministratore del condominio Le Torri B/C/Box. Ha a riguardo rilevato la corte territoriale che dall'analisi dell'atto in contestazione si evince la volontà di presentazione della querela, sulla base di esplicite indicazioni e del tenore letterale della denuncia; ha richiamato a tal fine l'insegnamento di legittimità in base al quale la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa non richiede formule particolari.

In ogni caso - argomento decisivo con il quale il ricorrente omette di confrontarsi - al tempo il reato era proseguibile di ufficio e la successiva costituzione di parte civile è idonea a cristallizzare la permanenza della volontà punitiva, comunque già manifestata nella precedente fase procedimentale (foglio 9 della sentenza impugnata). 3.2. Circa il secondo motivo, va ribadito che in tema di ricorso per cassazione non possono essere dedotte questioni non prospettate nei motivi di appello tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza, con la conseguenza che non può contestarsi per la prima volta in sede di legittimità l'applicazione dell'art. 165 cod. pen. (sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento dell'obbligazione di pagamento della provvisionale).

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 30/11/2023 Il