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Sentenza — n. 51674/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to specific failure regarding non-punishment cause and logical flaws in appeal reasoning.

Numero d'incarto Sentenza — n. 51674/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the applicant's claims regarding the non-punishment cause under Article 131-bis of the Penal Code and logical flaws in the lower court's reasoning. The applicant argued that the appellate court failed to apply the most favorable law and based its decision on illogical premises concerning bank card usage and mitigating circumstances. The court ruled that the appeal was specific but failed to demonstrate how removing the contested evidence would alter the conviction, and the lower court's motivation remained logically sound despite the applicant's objections.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.: An appeal claiming a violation of the non-punishment cause must specifically demonstrate that the removal of the contested evidence would render the remaining facts insufficient to justify the conviction, and arguments based on general experience without factual basis are inadmissible.

Parole chiave

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non-punishment cause specificity of appeal prova di resistenza logical flaws mitigating circumstances inadmissibility favorable law diritto di ottenere una decisione

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. Osserva all'uopo che, a seguito della novella apportata con la legge 27 settembre 2021, n.
Art. 2, comma quarto, cod. pen.
134, l'istituto in discorso trova una più ampia applicazione, rientrando in esso i reati con pena detentiva non superiore nel minimo a due anni; che tale intervento legislativo dà luogo ad una successione di leggi penali nel tempo, ai sensi dell'art. 2, comma quarto, cod.
Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
2.1 Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
art. 131-bis cod. pen
L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
art. 62-bis cod. pen
pen., in relazione all'art. 62-bis cod. pen., per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: WELDU JONATHAN GIRMAY nato a BOLOGNA il 10/02/1987 avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE di APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale LIDIA GIORGIO che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020. RITENUTO IN FA'TTO 1. La Corte di appello di Bologna con sentenza del 28/10/2022, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Bologna in data 1/7/2021 nei confronti di ionathan Girmay Weidu, esclusa la recidiva e riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen, rideterminava la pena, confermando nel resto la sentenza.

2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. Osserva all'uopo che, a seguito della novella apportata con la legge 27 settembre 2021, n. 134, l'istituto in discorso trova una più ampia applicazione, rientrando in esso i reati con pena detentiva non superiore nel minimo a due anni; che tale intervento legislativo dà luogo ad una successione di leggi penali nel tempo, ai sensi dell'art. 2, comma quarto, cod. pen.; che, in definitiva, la Corte territoriale avrebbe dovuto applicare la disciplina più favorevole. 2.1 Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 131-bis cod. pen., per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.

Evidenzia che i giudici di appello hanno negato la configurabilità della causa di esclusione della punibilità elevando a massima di esperienza la considerazione per cui oggi vigerebbero meccanismi che, applicati ai moderni sistemi di pagamento bancari, avvertirebbero il titolare del conto in caso di prelievo effettuato in misura consistente; che tale principio non trova riscontro né nella quotidianità dell'attuale sistema bancario, né nei dati istruttori raccolti in dibattimento; che, dunque, la motivazione sul punto è del tutto illogica. 2.2 Con il terzo motivo lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 62-bis cod. pen., per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.

Rileva che la motivazione della Corte territoriale sul punto poggi su un presupposto manifestamente erroneo, vale a dire che la restituzione del bancomat sia avvenuta solo dopo che la persona offesa aveva scoperto l'indebito utilizzo della carta; che, invece, dalla sentenza di primo grado, oltre che dalle risultanze istruttorie, emerge che detta restituzione è avvenuta in un momento nel quale la persona offesa nemmeno si era accorta di non essere più in possesso del bancomat; che, dunque, la motivazione sul punto è viziata da illogicità manifesta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 I primi due motivi, che possono essere trattati congiuntamente, essendo relativi entrambi alla mancata applicazione della causa di non punibilità, non sono consentiti, essendo aspecifici, in quanto non si confrontano con la motivazione della sentenza. In particolare, quanto al primo, va evidenziato che la Corte territoriale non dubita che astrattamente la causa di non punibilità in discorso possa essere applicata ai reati per cui si procede; quanto al secondo motivo, si osserva che la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 131-bis cod. pen. sono stati esclusi in considerazione della reiterazione delle condotte criminose (i prelievi sono stati plurimi) e delle modalità truffaldine con cui è stata sottratta la carta bancomat e con cui l'imputato ha tentato di dissimulare il fatto, addebitandolo all'addetto alla reception dell'albergo e che tali circostanze sono del tutto ignorate dalla difesa.Peraltro, la motivazione con cui i giudici di appello cercano di dar conto dei plurimi prelievi di modesta entità effettuati dal Weldu - certamente plausibile dal punto di vista logico, sebbene la circostanza non sia stata oggetto di accertamento - riguarda comunque un aspetto che non pregiudica la bontà del percorso logico argomentativo seguito per escludere la ricorrenza dei presupposti applicativi indicati dall'art. 131-bis cod. pen.

Invero, anche sotto questo aspetto, il motivo risulta aspecifico, posto che non indica se, all'esito della prova di resistenza, gli altri elementi valutati a carico dell'imputato fossero sufficienti o meno a respingere la doglianza in tema di mancato riconoscimento della causa di non punibilità. Con riferimento a tale ultimo profilo, si osserva che, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'errore di valutazione di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova erroneamente valutati diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento.

Nel caso oggetto di scrutinio, a seguito della prova di resistenza, ritiene il Collegio che, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, la questione relativa alle ragioni giustificative della pluralità di prelievi di modesto importo non risulti determinante, in quanto la Corte territoriale ha escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen., in particolare, sulla reiterazione dei prelievi e sulle modalità subdole della condotta sopra sintetizzate. 1.2 n terzo motivo è manifestamente infondato. Rileva il Collegio come da entrambe le sentenze di merito risulti che l'odierno ricorrente restituiva la carta alla persona offesa presso la sua abitazione solo dopo che quest'ultima ne aveva smascherato i raggiri.

Dunque, non sussiste il denunziato travisamento. Peralto, la motivazione in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche risulta congrua ed immune da vizi logici, con la conseguenza che non è censurabile in sede di legittimità.

2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen