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Sentenza — n. 51672/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 51672/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 51672/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con la sentenza impugnata in questa sede, ha riformato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Sassari in data 2 ottobre 2017 nei confronti di Barra Maria Luisa, assolvendo l'imputata dalla contestazione del reato di appropriazione indebita aggravata, con la formula dell'insussistenza del fatto.

Regesto Legislator

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artt. 192 cod. proc. pen, artt. 646 cod. pen, art. 616 c.p; Sentenza — n. 51672/2023 — snpen · Corte di Cassazione: All'udienza del 28 aprile 2023, il giudizio veniva differito attesa la rilevanza della questione rimessa alla decisione delle Sezioni unite, in oridne all'applicazione dell'art. 573, comma 1 bis, cod. proc. pen. anche al giudizio in esame; alla successiva udienza del 28 settembre 2023 il processo veniva differito all'odierna udienza per l'assoluto impedimento del difensore della parte civile ricorrente.

Parole chiave

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premi assicurativi non pagati pagamento in contanti della prestazione d'assicurazione rimborso di prestazioni assicurative prestazioni assicurative correnti contenzioso dell'assicurazione invalidità rinascita del diritto alla prestazione d'assicurazione

Disposizioni normative citate

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artt. 192 cod. proc. pen
Ha proposto ricorso la difesa della parte civile Panu Ornella deducendo, con unico motivo, violazione di legge, in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen.
artt. 646 cod. pen
in riferimento agli artt. 646 cod. pen., 54 del regolamento ISVAP del 16 ottobre 2006, nonché vizio della motivazione per manifesta illogicità.
art. 616 c.p
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente SENTENZA Motivazione semplificata sul ricorso proposto da: dalla parte civile PANU ORNELLA nato a ALGHERO il 17/06/1966 nel procedimento a carico di: BARRA MARIA LUISA nato a OLBIA il 14/08/1967 avverso la sentenza del 03/03/2022 della Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito l'Avv. Elias Vacca nell'interesse della parte civile Panu Ornella che ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso; udito l'Avv. Roberto Uzzau, anche in sostituzione dell'Avv. Andrea Piredda, nell'interesse di Barra Maria Luisa che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso ovvero rigettarsi il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con la sentenza impugnata in questa sede, ha riformato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Sassari in data 2 ottobre 2017 nei confronti di Barra Maria Luisa, assolvendo l'imputata dalla contestazione del reato di appropriazione indebita aggravata, con la formula dell'insussistenza del fatto.

2. Ha proposto ricorso la difesa della parte civile Panu Ornella deducendo, con unico motivo, violazione di legge, in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. in riferimento agli artt. 646 cod. pen., 54 del regolamento ISVAP del 16 ottobre 2006, nonché vizio della motivazione per manifesta illogicità.

3. All'udienza del 28 aprile 2023, il giudizio veniva differito attesa la rilevanza della questione rimessa alla decisione delle Sezioni unite, in oridne all'applicazione dell'art. 573, comma 1 bis, cod. proc. pen. anche al giudizio in esame; alla successiva udienza del 28 settembre 2023 il processo veniva differito all'odierna udienza per l'assoluto impedimento del difensore della parte civile ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. Secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità è inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal difensore della parte civile non munito di procura speciale (Sez. 6, n. 14404 del 12/03/2019, Prudente, Rv. 275432 -0; Sez. 5, n. 5238 del 22/11/2013, dep. 2014, Pinna, Rv. 258719 -01; Sez. 5, n. 43982 del 15/07/2009, Di Benedetto, Rv. 245429 - 0). Dall'epigrafe del proposto ricorso risulta che il difensore ha formulato l'atto di impugnazione richiamando il mandato a lui conferito in primo grado, ossia quello in forza del quale è avvenuta la costituzione di parte civile; nel mandato ivi rilasciato non v'è alcuna indicazione che faccia riferimento al potere del difensore di proporre impugnazioni, tantomeno quello di presentare ricorso in sede di legittimità.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle