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Sentenza — n. 51665/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming evidence distortion in extortion case due to lack of decisiveness.

Numero d'incarto Sentenza — n. 51665/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court distorted testimonial evidence regarding the existence of other individuals and the absence of threats in recordings. The court rejected this, ruling that the alleged errors lacked the necessary decisiveness required to constitute a valid ground for appeal.

Regesto Legislator

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Art. 56, 629 cod. pen.; Art. 192, 530, 546 c.p.p.: Evidence distortion requires both factual error and decisive relevance to be admissible in cassation appeals.

Parole chiave

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evidence distortion extortion attempt cassation appeal decisiveness requirement testimonial evidence inutilizzabilità delle prove illecite testimonianza inattendibile testimone-perito

Disposizioni normative citate

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Art. 56 cod. pen.
Art. 629 cod. pen.
Art. 192 cod. proc. pen.
Art. 530 cod. proc. pen.
Art. 546 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 616 c.p
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021
Sez. 6, n. 36512 del 16/10/2020
281085 - 01; Sez. 6, n. 36512 del 16/10/2020, Villari, Rv.
Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022
280117 - 01), restando comunque operante il divieto di rilettura e di re- interpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv.
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente SENTENZA Motivazione semplificata sul ricorso proposto da: PIAZZA PAOLO nato a ALCAMO il 12/03/1973 avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dell'Avv. Antonino Vallone che ha chiesto accogliersi il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Palermo, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene ritenute di giustizia pronunciata nei confronti di Piazza Paolo dal Tribunale di Trapani il 7 ottobre 2020, in ordine al delitto di tentata estorsione.

2. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputato deducendo, con unico motivo, violazione di norme penali, in relazione agli artt. 56, 629 cod. pen., 192, 530, comma 2 e 546, comma 1, lett. E) cod. proc. pen.; il ricorrente denuncia il travisamento della prova testimoniale assunta a dibattimento, sia per invenzione (avendo attribuito alle dichiarazioni dei testi oculari del fatto, e in particolare del collaboratore della persona offesa, un contenuto non rinvenibile dalla lettura del resoconto stenografico dell'esame) sia per omissione (per aver ignorato i dati di prova - riferiti dal consulente tecnico nominato - che dimostravano la presenza di altri soggetti nel luogo in cui il ricorrente avrebbe posto in essere la condotta estorsiva, nonché l'inesistenza di frasi minacciose o intimidatorie, nella registrazione eseguita dal dipendente, al contrario di quanto affermato dal teste).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. Il travisamento della prova, che si realizza quando sia verificata l'errata trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio (o perché si introduce un dato inesistente tra le prova acquisite, oppure quando viene indicata come mancante una prova documentalmente esistente negli atti processuali), deve possedere il carattere della rilevanza e decisività per integrare un ammissibile motivo di ricorso in sede di legittimità (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 - 01; Sez. 6, n. 36512 del 16/10/2020, Villari, Rv. 280117 - 01), restando comunque operante il divieto di rilettura e di re- interpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv. 283370 - 01;

Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758 - 01). Le censure formulate dal ricorrente, qualificate come denunzia del travisamento probatorio contenuto nelle sentenze di merito, ad un'attenta lettura si rivelano in parte riguardanti aspetti fattuali che non possiedono il carattere della decisività (come per la presenza di soggetti di sesso femminile nel luogo in cui si era verificato il fatto oggetto d'imputazione), per altro verso si collocano nell'area di una diversa valutazione complessiva del dichiarato dei testimoni (per le discrasie denunciate con riguardo alle testimonianze della vittima e del collaboratore della persona offesa, estraendo frasi isolate da un più ampio contesto dichiarativo), operazione che differisce dalla nozione di travisamento della prova.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del