Cassation court dismisses appeal against conviction for attempted robbery, rejecting alibi claim due to insufficient proof.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the cassation appeal filed by Girolamo Giammaria against his conviction for attempted robbery. Giammaria argued that he had an alibi at the hospital where he worked, claiming the appellate court ignored documentary evidence proving his employment start date. The court held that while the alibi was not definitively proven, the victim's reliable personal recognition of the defendant's voice and clothing was sufficient evidence to sustain the conviction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.; Art. 616, comma 1, c.p.p.: A personal recognition based on certain and reliable traits constitutes sufficient proof of responsibility, which can only be undermined by certain evidence contradicting it, not by doubtful alibis lacking corroborating testimony.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GIAMMARIA GIROLAMO, nato a Bari il 31/05/1974 avverso la sentenza del 23/01/2023 della Corte d'appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale ETTORE PEDICINI, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; lette le conclusioni dell'Avv. RENATO D'ERASMO, difensore del ricorrente Giammaria Girolamo, il quale ha concluso chiedendo la riforma della sentenza impugnata; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 23/01/2023, la Corte d'appello di Bari confermava la sentenza del 21/07/2020 del Tribunale di Bari di condanna di Girolamo Giammaria alla pena di due anni di reclusione ed C 1.500,00 di multa per il reato di tentata rapina impropria in concorso di cui al capo B) dell'imputazione, commessa in Bari il 5 agosto 2010 ai danni di Marco Tartaglia.
2. Avverso l'indicata sentenza del 23/01/2023 della Corte d'appello di Bari, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, Girolamo Giammaria, affidato a un unico motivo, con il quale deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio della motivazione «rispetto ad atti processuali specificamente indicati in presenza di prova esistente ignorata e determinante a condurre a una decisione diversa da quella adottata». Si deve premettere che il ricorrente si difende sostenendo che, il giorno e l'ora in cui fu commessa la tentata rapina, si trovava sul proprio luogo di lavoro presso il Policlinico di Bari, ciò che costituirebbe un alibi certo.
Ciò detto, il Giammaria lamenta che la Corte d'appello di Bari, nel respingere tale tesi difensiva, avrebbe erroneamente ritenuto che, dall'acquisita documentazione, risultasse che «il rapporto lavorativo del prevenuto con la detta società cooperativa [Athena Service soc. coop. soc.] ebbe inizio non prima del 10 agosto 2005 [recte: 2010], dunque cinque giorni dopo la consumazione del fatto», laddove, dalla stessa documentazione (costituita da: - attestazione di Athena Service soc. coop. soc. di sussistenza di un rapporto di lavoro con la stessa dal 27 gennaio 2006 al 9 agosto 2015; - cedolino paga del mese di agosto 2010; - prospetto turni di servizio dello stesso mese di agosto 2010), sarebbe invece emerso che egli, il 5 agosto 2010, era già stato assunto da Athena Service soc. coop. soc. e, nell'ora del delitto, si trovava sul proprio luogo di lavoro presso il Policlinico di Bari, avendo svolto il turno dalle ore 8 alle ore 14.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L'unico motivo non può essere accolto. È vero che, come è stato rappresentato con tale motivo, la Corte d'appello di Bari ha travisato le acquisite prove documentali, atteso che, come risulta dall'esame delle stesse, il rapporto di lavoro del ricorrente con Athena Service soc. coop. soc. non ebbe inizio «non prima del 10 agosto 2005 [recte: 2010]», come sostenuto dalla stessa Corte d'appello, ma già il 27 gennaio 2006 e si protrasse fino al 9 agosto 2015. Inoltre, dalla stessa documentazione risulta altresì che, il 5 agosto 2010, cioè il giorno della rapina, il Giammaria era di turno presso il Policlinico di Bari dalle ore 8 alle ore 14. L'indicato travisamento, come pure quest'ultima circostanza, si devono però ritenere non decisivi nell'ambito dell'apparato motivazionale delle conformi sentenze dei giudici di merito. Tali sentenze hanno fondato l'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato a lui ascritto sul riconoscimento personale del Giammaria quale autore della rapina che era stato effettuato dalla persona offesa Marco Tartaglia:
a) sia nell'immediatezza del delitto (due o tre ore dopo), prima in fotografia (tra le foto segnaletiche che gli erano state mostrate dalla polizia giudiziaria della Questura di Bari) e, poco dopo, "di persona", «senza ombra di dubbio» (così la sentenza di primo grado, alla pag. 3), sempre all'interno degli uffici della Questura di Bari, dove il Giammaria casualmente si trovava per esservi stato condotto in quanto trovato privo di documenti in occasione di un controllo;
b) sia, circa sei anni dopo, nel dibattimento, nel corso del quale la persona offesa aveva confermato, indicando il Giammaria che era presente in aula, il riconoscimento fotografico che aveva effettuato anni prima. Si deve altresì evidenziare che il menzionato riconoscimento "di persona", negli uffici della Questura di Bari, era stato operato dalla persona offesa non solo sulla base dei tratti somatici del Giammaria ma anche del fatto che questi indossava una maglietta del medesimo colore (il bianco) e, soprattutto, con la medesima stampa di grandi dimensioni, che recava la maglietta che, poche ore prima, era stata indossata dal rapinatore.
Ancora, la persona offesa Tartaglia aveva riferito che l'autore della rapina aveva accento barese e, soprattutto, un difetto di pronuncia (che era stato definito dal Tartaglia, alternativamente, come «farfugliare» o «balbettare»); accento e, soprattutto, difetto di pronuncia che erano stati direttamente riscontrati dal Collegio del Tribunale di Bari, il cui Presidente, in una delle occasioni in cui l'imputato era stato escusso, lo aveva invitato a esprimersi in maniera comprensibile. Si è in presenza, insomma, di un riconoscimento personale soggettivamente certo e oggettivamente attendibile; attendibilità che, come è stato sottolineato dalla Corte d'appello di Bari, trovava conferma anche nella capacità del testimone persona offesa di notare, pur nella concitazione della rapina, il particolare del difetto di pronuncia del rapinatore.
A tale proposito, la Corte di cassazione ha chiarito che un riconoscimento personale soggettivamente certo e oggettivamente attendibile costituisce una prova sufficiente per l'affermazione della responsabilità, la quale può essere inficiata solo da dati certi idonei a contrastarla, ma non da mere supposizioni né da un alibi rimasto sfornito di prova e la cui prova sia ritenuta dubbia (Sez. 3, n. 11282 del 26/09/2000, Garofalo, Rv. 218052-01; Sez. 2, n. 10141 del 04/07/1995, Michelotto, Rv. 202767-01). Ritiene il Collegio che, nel caso in esame, la prova dell'alibi dell'imputato sia, appunto, dubbia.
Ciò non solo in quanto il fatto di essere stato di turno presso il Policlinico di Bari la mattina della rapina non esclude di per sé che il Giammaria potesse essersi allontanato dal luogo di lavoro, in assenza di testimoni che affermino di averne verificato l'effettiva presenza presso lo stesso luogo (l'escusso testimone Pietro Ardito, assistente capo della Polizia di Stato che, all'epoca dei fatti, prestava servizio all'interno del Policlinico di Bari, aveva in effetti negato di avere verificato detta presenza), ma anche - e soprattutto - perché, come è stato sottolineato dalla Corte d'appello di Bari, il fatto che l'imputato, poco dopo che la persona offesa si era recata in Questura a denunciare i fatti, si trovasse nei pressi del luogo del delitto dove veniva sottoposto a controllo da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, escludeva che egli si trovasse effettivamente «a guidare un pulmino all'interno del Policlinico» (tali essendo le mansioni che egli svolgeva; pag. 7 della sentenza impugnata).
Pertanto, a fronte di un riconoscimento personale soggettivamente certo e oggettivamente attendibile e di un alibi dell'imputato la cui prova si deve ritenere più che dubbia, la sentenza impugnata, che ha affermato la responsabilità dello stesso imputato, deve essere confermata.
2. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il rico