Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for generic and unfounded grounds regarding sentencing logic.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the request to overturn the second-instance conviction for crimes against property. The appellant argued the lower court's reasoning was contradictory regarding the victim's credibility and failed to assess social danger or generic mitigating circumstances. The court dismissed these claims as manifestly unfounded, generic, and lacking specific engagement with the appellate judgment's detailed reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 173 disp. att. cod. proc. pen.; Art. 174 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, generic, or not permitted by law, requiring specific engagement with the lower court's reasoning rather than abstract criticism.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: JEGUIRIM AHMED nato a LATINA il 04/08/1993 avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FULVIO BALDI che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile: lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. GIUSEPPE MORENO GULLI', che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di appello di Roma in data 07/03/2023 ha confermato la sentenza del Tribunale di Latina con la quale Jegurim Ahmed è stato condannato alla pena di giustizia per i delitti allo stesso ascritti (artt. 628, comma primo, secondo e terzo, n.1, cod. pen, 582,585, 576 n.1 cod. pen.; 81 cpv. 629 cod. pen.).
2. Jegurim Ahmed ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, deducendo motivi che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen. 2.1. Vizio della motivazione perché illogica e contraddittoria in relazione agli artt. 192, 533, 546 cod. proc. pen.; la Corte di appello ha reso una motivazione intrinsecamente contraddittoria quanto alla attendibilità della persona offesa; nonostante il rito abbreviato prescelto, il giudice di secondo grado avrebbe dovuto motivare adeguatamente sul punto, mentre la sentenza palesa evidenti incertezze probatorie (anche quando considera che l'occasione del litigio non poteva essere una questione di ragazze, ma probabilmente di stupefacenti, o quando considera le dichiarazioni Jebri Amin o le altre propalazioni) in relazioni a tutti i reati oggetto di contestazione.
Le dichiarazioni della persona offesa sono state lette in modo riduttivo rispetto alle plurime incongruenze emerse. 2.2. Violazione di legge e vizio della motivazione perché manifestamente illogica in relazione all'art. 99 cod. pen.; manca nella motivazione l'accertamento relativo alla maggiore pericolosità sociale riferibile al ricorrente in relazione ai fatti ascritti. 2.3. Violazione di legge e vizio della motivazione perché manifestamente illogica in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen.
3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
4. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. 4.1. La Corte di appello con motivazione approfondita, logica e del tutto priva di aporie, ha ritenuto, in modo del tutto conforme al giudice di primo grado, pienamente provata la responsabilità del ricorrente per le imputazioni ascritte (Sez. 2, n. 55199 del 29/05/2018, Salcini, Rv. 274252-01; Sez. 6, n. 27784 del 05/04/2017, Abbinante, Rv. 270398 -01; Sez. 6, n. 53420 del 04/11/2014, Mairajane, Rv. 261839-01; Sez. 6, n. 48428 del 08/10/2014, Barone, Rv. 261248-01;
Sez. U, n. 21/06/2000, Primavera, Rv. 216664 - 01). Il primo motivo di ricorso, quanto alla credibilità della persona offesa ed alle circostanze di fatto acquisite in ordine alla ricostruzione delle condotte imputate, non si confronta con la motivazione della Corte di appello, limitandosi a proporre una infondata (e non consentita in questa sede) lettura alternativa degli elementi compiutamente vagliati(Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01).
Invero il giudice di appello ha ampiamente motivato il proprio convincimento (pag. 3 e 4 in particolare sia in ordine alla versione della persona offesa, che quanto alle dichiarazioni dello Jebri, a fronte della mancata contestazione da parte dello stesso ricorrente della dinamica dei fatti) e con tale motivazione il ricorrente non si confronta. 4.2. Manifestamente infondato, oltre che generico, il secondo motivo di ricorso. Anche in questo caso il motivo si caratterizza per la sua assoluta aspecificità, in mancanza di confronto con le considerazioni della Corte di appello, che ha ampiamente considerato gli elementi indicativi della maggiore e particolare pericolosità sociale del ricorrente e della sua spiccata capacità a delinquere (pag. 4). 4.3.
Non coglie nel segno e si caratterizza per aspecificità anche il terzo motivo di ricorso. Il giudice di secondo grado, richiamando caratteristiche delle azioni imputate, la violenza che le ha connotate, la presenza di precedenti penali a carico del ricorrente ha ritenuto congruo il trattamento sanzionatorio, escludendo, dunque, con motivazione che non si presta a censure in questa sede, la possibilità di concedere le circostanze attenuanti generiche ex art. 62 -bis cod. pen. Il ricorrente non si confronta con tale motivazione. In tal senso occorre ricordare che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 -bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590;
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; da ultimo v. Sez. 3, n. 20664 del 16/12/2022, dep. 2023, Ventimiglia, non mass.). Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549;
Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv.275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826).
5. Il ricorso deve essere dichiarato, in conclusione, inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, stimata equa in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in fa