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Ordinanza — n. 51329/2023 — snpen Generato dall'IA

Court suspends execution of appeal judgment pending extraordinary appeal on procedural timeliness error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 51329/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court suspended the execution of the Bari Court of Appeal's judgment dated January 24, 2022, pending the outcome of an extraordinary appeal filed by the client. The client's defense argued that the appeal was timely, but the court noted the defense lawyer submitted the request via PEC on May 9, 2022, which appeared late relative to the 45-day deadline following a 60-day extension. Despite the apparent procedural defect and the client's detention for a different offense, the court deemed immediate restorative protection necessary and ordered the suspension.

Regesto Legislator

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Art. 625-bis c.p.p.; Art. 625 c.p.p.: The court may suspend execution of a judgment pending an extraordinary appeal when the timeliness of the appeal is contested, even without special urgency, to ensure immediate restorative protection for the detained party.

Parole chiave

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extraordinary appeal procedural timeliness suspension of execution detained party restorative protection tempestività dell'inoltro notifica tardiva dei difetti eccezioni processuali tardive

Disposizioni normative citate

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Art. 625-bis c.p.p.
Art. 625 c.p.p.
art. 625-bis cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATALANO MICHELE nato a Bari il 06/12/1982 avverso la sentenza del 21/04/2023 della Corte di Cassazione Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la richiesta di sospensione allegata al ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO FATI-0 E DIRITTO Letta l'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza indicata in epigrafe, in relazione al ricorso straordinario proposto ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. avverso l'ordinanza della Corte di Cassazione n.20751 del 21/04/2023; rilevato che l'errore percettivo denunciato pare sussistente, con riferimento alla ritenuta tardività del ricorso presentato nell'interesse del Catalano avverso la sentenza di appello ed alla conseguente dichiarazione di inammissibilità (il ricorso del difensore di fiducia risulta presentato tramite pec il 9 maggio 2022, nel termine di 45 giorni dalla scadenza dell'ulteriore termine di 60 giorni, fissato per il deposito della motivazione); considerato che la sentenza di appello è stata posta in esecuzione e che, sebbene non vi siano ragioni di particolare urgenza, posto che il Catalano è detenuto per altra causa e che l'espiazione della pena in oggetto ha decorrenza dal 2031, è opportuno tuttavia provvedere de plano alla fine di assicurare nell'immediatezza la tutela ripristinatoria richiesta;

P.T.M. Sospende l'esecuzione della sentenza emessa il 24 gennaio 2022 dalla Corte di Appello di Bari, in attesa della decisione sul ricorso straordinario presentato dal ricorrente, in trattazione in data 31 gennaio 2024. Così deciso in Roma il giorno 21 dicembre 2023 Il Consigliere estensore La Presi