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Ordinanza — n. 51327/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against a plea bargain sentence is inadmissible as it lacks grounds for acquittal review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 51327/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Procurator General appealed a first-instance sentence where the defendant accepted a plea bargain for attempted robbery. The court rejected the appeal, ruling that the specific legal grounds cited did not align with established case law regarding plea bargain appeals. Consequently, the appeal was declared inadmissible without a full merits review.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: A cassation appeal against a plea bargain sentence is inadmissible if it merely alleges the judge failed to evaluate conditions for acquittal under Art. 129, as the court must declare inadmissibility de plano.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility plea bargain sentence acquittal conditions review de plano inadmissibility procedural law Italy attenuazione della pena ricusazione del pubblico ministero commisurazione della pena per rapina

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Il ricorrente non si confronta con la consolidata giurisprudenza secondo cui ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5 -bis cod.
Art. 129, cod. proc. pen.
103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod.
Art. 444, cod. proc. pen.
violazione di legge (art. 444 cod.
Art. 62, n. 6, cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 27201401
(Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 27201401).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CALTANISSETTAnel procedimento a carico di: CAMMARATA CRISTIAN KEVIN nato a TORINO il 15/06/2004 avverso la sentenza del 12/07/2023 del TRIBUNALE di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Giudice per le indagini preliminari di Caltanissetta applicava a Cristian Kevin Cammarata la pena concordata in relazione reato di concorso in tentata rapina validando l'accordo intervenuto tra le parti 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore generale che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 444 cod. porc. pen., art. 62, n. 6 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla definizione del trattamento sanzionatorio con specifico riguardo alla concessione dell'attenuante prevista dall'art. 62, comma 6, cod. pen. ed al bilanciamento tra circostanze.

3. Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente non si confronta con la consolidata giurisprudenza secondo cui ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 27201401).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il giorno 9 novembre 2023 L'estensore Il