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Ordinanza — n. 51326/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to ex officio prosecution power under Art. 640-ter Criminal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 51326/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Anna Gaudino inadmissible, ordering her to pay legal costs and a fine. Gaudino argued that the lower court failed to verify the victim's complaint as required by Art. 129 of the Criminal Procedure Code regarding her digital identity misuse. The court rejected this, ruling that the specific offense under Art. 640-ter allows the prosecution to proceed ex officio without a formal complaint.

Regesto Legislator

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Art. 640-ter, comma 3, cod. pen.; Art. 129, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen. The court established that for offenses under Art. 640-ter, the prosecutor may initiate proceedings ex officio, rendering a prior victim complaint unnecessary and invalidating appeals based on the alleged omission of such verification.

Parole chiave

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ex officio prosecution digital identity misuse criminal procedure code inadmissible appeal victim complaint requirement prova informatica identità elettronica credibilità dell'identità

Disposizioni normative citate

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Art. 640-ter, cod. pen.
Il Tribunale di Napoli e applicava ad Anna Gaudino la pena concordata in relazione ai reati alla stessa ascritti, tra i quali quello previsto dall'art. 640-ter cod.
Art. 129, cod. proc. pen.
pen.: non sarebbe stata sporta querela da parte dell'offeso ef dunque, sarebbe stato omesso il doveroso controllo previsto dall'art. 129 cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
art. 640-ter cod. pen
Il Tribunale di Napoli e applicava ad Anna Gaudino la pena concordata in relazione ai reati alla stessa ascritti, tra i quali quello previsto dall'art. 640-ter cod. pen.
articolo 640-ter cod. pen
Il Tribunale di Napoli e applicava ad Anna Gaudino la pena concordata in relazione ai reati alla stessa ascritti, tra i quali quello previsto dall'art. 640-ter cod.
art. 129 cod. proc. pen
pen.: non sarebbe stata sporta querela da parte dell'offeso ef dunque, sarebbe stato omesso il doveroso controllo previsto dall'art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAU DINO ANNA nato a SAN GIORGIO A CREMANO il 29/05/1980 avverso la sentenza del 25/05/2023 del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Napoli e applicava ad Anna Gaudino la pena concordata in relazione ai reati alla stessa ascritti, tra i quali quello previsto dall'art. 640-ter cod. pen.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'accertamento di responsabilità; segnatamente si deduceva che non sarebbe stato valutato che in relazione all'articolo 640-ter cod. pen.: non sarebbe stata sporta querela da parte dell'offeso ef dunque, sarebbe stato omesso il doveroso controllo previsto dall'art. 129 cod. proc. pen. 3.p La doglianza è manifestamente infondata in quanto la condotta scritta ad Anna Gaudino prevede l'indebito utilizzo dell'identità digitale di Vincenzo Basile, circostanza che, t.4 sensi dell'art. 640-ter, comma 3, cod. pen. / consente di procedere ex officio. 4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 9 novembre 2023 L'estensore