Italian Court of Cassation allows appeal by detained defendant, ruling domicile declaration not required for notification at detention facility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Court of Appeal's order dismissing Paolo Capua's appeal because he was detained at the time. The defense argued that the mandatory domicile declaration under Article 581 of the Code of Criminal Procedure was inapplicable to prisoners, as notification rules for detainees are governed by Article 156. The court agreed, establishing that the special notification rule for detainees takes precedence, rendering the domicile declaration requirement inoperative for prisoners.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 156, comma 1 cod. proc. pen.; Art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen.: The mandatory declaration of domicile required for notification of a citation decree is not applicable when the appellant is detained, as the special notification rules for prisoners under Article 156 prevail over the general requirement.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPUA PAOLO (CUI 04HQLTS) nato a TORINO il 15/05/1988 avverso l'ordinanza del 08/06/2023 della CORTE di APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Torino dichiarava inammissibile l'impugnazione proposta da Paolo Capua, detenuto all'epoca, rilevando come lo stesso non avesse adempiuto all'obbligo previsto dall'articolo 581, comma 1-ter cod. proc. pen. che prevede che l'atto di impugnazione debba essere accompagnato dalla dichiarazione o elezione di domicilio finalizzata alla notifica del decreto di citazione a giudizio.
2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 156 cod. proc. pen.): si deduceva che nel caso di impugnazione proposta dal detenuto la domiciliazione obbligatoria dell'imputato presso la casa circondariale renderebbe non operativo l'obbligo previsto dall'art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen.; l'ordinanza impugnata sarebbe pertanto illegittima considerato che Paolo Capua era detenuto al momento della proposizione dell'atto di appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato 1.1. Il collegio riafferma che l'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., che, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, richiede, a pena d'inammissibilità, il deposito della dichiarazione o elezione di domicilio della parte privata unitamente all'atto d'impugnazione, non opera nel caso in cui l'imputato impugnante sia detenuto (Sez. 2, n. 38442 del 13/09/2023, Toure, Rv. 285029; Sez. 2, n. 33355 del 28/06/2023, Quattrocchi, Rv. 285021 - 01). L'interpretazione, che si condivide, si fonda sulla valorizzazione della specialità della previsione contenuta nell'art. 156, comma 1 cod. proc. pen., che prevede che la notifica al detenuto debba essere "sempre" eseguita presso il luogo di detenzione rispetto a quella contenuta nel comma 1-ter dell'art. 581 cod. proc. pen..
Tale rapporto di specialità non si rinviene, invece, quando l'impugnante sia detenuto "in luogo diversi dagli istituti penitenziari": in tal caso infatti le notifiche devono essere effettuate secondo le regole ordinarie, derogate dall'art. 581,comma 1-ter, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 41858 del 08/06/2023, Andrioli,Rv. 285146) 3. Nel caso di specie, come dedotto, la notificazione doveva essere eseguita presso il luogo di detenzione, ovvero la casa circondariale di Torino, dato che su Capua non incombeva l'onere di eleggere domicilio per la notificazione del decreto di citazione a giudizio.
L'ordinanza impugnata deve, dunque, essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Torino per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il giorno 9 novembre