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Sentenza — n. 51322/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and lack of specific argumentation on sentencing.

Numero d'incarto Sentenza — n. 51322/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of complaint was generic and failed to specify why the sentence was incongruous. The appellant argued the lower court lacked motivation regarding the calculation of the increased penalty for concurrent crimes, but the defense offered no concrete reasons for the specific increase. The court ruled that sentencing discretion is broad and requires only a reference to adequacy when the penalty is below the average, making the appeal's lack of specificity fatal.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 132, 133 c.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are generic and do not specifically challenge the congruity of the sentence, as sentencing discretion allows for minimal increases without detailed justification.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds sentencing discretion concurrent crimes penal adequacy recidiva nell'infrazione sanzioni penali revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 132 c.p.
Art. 133 c.p.
art. 624- bis cod. pen
47512 del 03/11/2022, Mannarino, non massimata) La Corte di merito ha ritenuto equo determinare un aumento a titolo di continuazione pari a mesi 10 di reclusione ed euro 300,00 di multa per il reato di ricettazione e mesi 4 di reclusione ed euro 200,00 per il reato di cui all'art. 624- bis cod.
art. 133 cod. pen
art. 132 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
Sez. 2, n. 47512 del 03/11/2022, Mannarino
Sez. 2, n. 47512 del 03/11/2022, Mannarino, non massimata) La Corte di merito ha ritenuto equo determinare un aumento a titolo di continuazione pari a mesi 10 di reclusione ed euro 300,00 di multa per il reato di ricettazione e mesi 4 di reclusione ed euro 200,00 per il reato di cui all'art.
Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa
(Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv.
Sez. 5, n. 47783 del 27/10/2022, Haddi
Sez. 5, n. 47783 del 27/10/2022, Haddi, non massimata).
Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato
pen.» (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: STANEK GABRIEL nato il 21/02/1994 avverso la sentenza del 27/10/2022 della Corte di Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariaemanuela Guerra, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Gabriel STANEK, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 27 ottobre 2022 con la quale la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza emessa, in data 01 luglio 2021, dal Tribunale di Lodi, ha ritenuto la continuazione tra i reati contestati nel presente procedimento ed i reati giudicati dal Tribunale di Lodi con sentenza del 14 settembre 2018 e per l'effetto determinato la pena in aumento a quella più grave già inflitta in anni 1 e mesi 2 di reclusione ed euro 500,00 di multa.

2. Il ricorrente, con l'unico motivo di impugnazione, lamenta erronea applicazione della legge penale nonché carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio. La Corte territoriale non avrebbe fornito alcuna indicazione in ordine alle modalità di calcolo della pena comminata per i due reati posti in continuazione con quelli già giudicati né avrebbe fatto alcun riferimento specifico alla gravità oggettiva della condotta o ad altri elementi logico-fattuali emersi nel corso dell'istruttoria.

3. L'unico motivo di ricorso è generico e non consentito. La difesa, infatti, si è limitata a sostenere la carenza e manifesta illogicità della motivazione inerente alla determinazione dell'aumento di pena a titolo di continuazione, rassegnando poi le conclusioni favorevoli al proprio assistito, senza indicare i motivi per cui la pena individuata sarebbe incongrua e senza prendere specifica posizione sulle considerazioni della Corte territoriale in ordine all'adeguatezza della pena applicata a titolo di continuazione Deve essere ricordato, inoltre, che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti a titolo di continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243;

Sez. 2, n. 47512 del 03/11/2022, Mannarino, non massimata) La Corte di merito ha ritenuto equo determinare un aumento a titolo di continuazione pari a mesi 10 di reclusione ed euro 300,00 di multa per il reato di ricettazione e mesi 4 di reclusione ed euro 200,00 per il reato di cui all'art. 624- bis cod. pen., con motivazione sintetica ma esente da illogicità (vedi pag. 2 della sentenza impugnata). Il riferimento all'equità della pena è conforme al consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale l'obbligo di una motivazione rafforzata sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittale, mentre, laddove venga irrogata, come nel caso di specie, una pena al di sotto della media ed un aumento minimale a titolo di continuazione, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288 - 01;

Sez. 5, n. 47783 del 27/10/2022, Haddi, non massimata). Deve essere ribadito, inoltre, il principio di diritto secondo cui: «il giudice di merito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen.» (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005 - 01), deponendo una 2 qR determinazione di tale tipo per una ponderata valutazione degli elementi posti a base della decisione sul trattamento sanzionatorio.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il