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Sentenza — n. 51321/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on mafia method aggravation and recidivism, upholding lower court's reasoning.

Numero d'incarto Sentenza — n. 51321/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation rejected the appeal filed by Giuseppe La Marca against the Second Instance Court's conviction for extortion involving mafia methods and recidivism. The appellant argued that the threat referencing the Fabbrocino clan was merely conjectural and that prior recidivism had not been formally declared. The court upheld the conviction, stating that the lower court correctly applied the aggravating circumstance of using the mafia method because the threat functionally created a condition of subjection distinct from ordinary criminal intimidation, and that recidivism is presumed from prior final convictions without needing a specific judicial declaration.

Regesto Legislator

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Art. 416-bis.1 cod. pen.; Art. 99 cod. pen.: The aggravating circumstance of using the mafia method is established when the defendant's conduct functionally creates a condition of subjection in the victim due to the perceived threat of a criminal group, and recidivism is recognized based on prior final convictions without requiring a separate judicial declaration.

Parole chiave

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mafia method aggravation recidivism presumption extortion criminal law subjection condition criminal intimidation Cassazione appeal procedural costs saccheggio

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Art. 416-bis.1 cod. pen.
La Corte territoriale, con percorso argomentativo coerente con le risultanze istruttorie ed esente da illogicità, ha ritenuto sussistente l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod.
Art. 99 cod. pen.
Il ricorrente lamenta, con il secondo motivo di impugnazione la violazione dell'art. 99, comma 4, cod.
Art. 7 d.l. 152/1991
Il ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione la violazione dell'art. 7 d.l. 152/1991 e l'omessa motivazione in relazione alla sussistenza dell'aggravante dell'uso del metodo mafioso.
Art. 99, comma 4 cod. pen.
Il ricorrente lamenta, con il secondo motivo di impugnazione la violazione dell'art. 99, comma 4, cod.
art. 616 cod. proc. pen
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Giurisprudenza citata

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Sez. U., n. 32318 del 30/03/2023, Sabbatini
Sez. 2, n. 21451 del 05/03/2019, Gasnni
Sez. 2, n. 15591 del 24/03/2021, Di Maio
Sez. 2, n. 15591 del 24/03/2021, Di Maio, Rv.
Sez. 2, n. 19245 del 30/3/2017
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LA MARCA GIUSEPPE nato a Ottaviano il 17/12/1972 avverso la sentenza del 13/05/2021 della Corte di Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale Mariaemanuela Guerra che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. LA MARCA Giuseppe, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Napoli, in data 13 maggio 2021, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Noia, in data 7 novembre 2018, lo ha condannato alla pena di anni 2, mesi 8 di reclusione ed euro 900,00 di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 629 in relazione all'art. 628, comma 3, cod. pen. e 7 dl. 152/1991.

2. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione la violazione dell'art. 7 d.l. 152/1991 e l'omessa motivazione in relazione alla sussistenza dell'aggravante dell'uso del metodo mafioso. La Corte territoriale, con motivazione congetturale, ha ritenuto che la frase minatoria pronunciata dal LA MARCA («in zona c'erano loro») fosse riconducibile alla presenza del clan Fabbrocino ed alla conseguente necessità di acquistare il calcestruzzo dalle ditte legate al sodalizio camorristico con conseguente sussistenza dell'aggravante dell'uso del metodo mafioso.

3. Il ricorrente lamenta, con il secondo motivo di impugnazione la violazione dell'art. 99, comma 4, cod. pen. La difesa eccepisce che il ricorrente, in occasione della precedente condanna emessa dalla Corte di Appello di Napoli in data 10 ottobre 2014 non era stato dichiarato recidivo e, di conseguenza, i giudici di appello avrebbero erroneamente ritenuto sussistente la recidiva reiterata ex art. 99, comma 4, cod. pen.

4. Il primo motivo di ricorso è aspecifico in quanto reiterativo di medesime doglianze già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale. La Corte territoriale, con percorso argomentativo coerente con le risultanze istruttorie ed esente da illogicità, ha ritenuto sussistente l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. in considerazione del fatto che il La Marca, al fine di intimidire maggiormente la persona offesa, ha evocato il ruolo dominante del clan Fabbrocino nella gestione del mercato del calcestruzzo e la conseguente necessità di effettuarne l'acquisto dalla società Raf srl, formalmente intestata alla sorella dell'imputato (vedi pag. 6 della sentenza impugnata).

I giudici di merito hanno fatto corretto uso dell'univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1, cod. pen., risponde, nello stigmatizzare un metodo e non un fatto, alla avvertita esigenza di prevedere un trattamento sanzionatorio più severo tutte le volte in cui l'evocazione della contiguità ad una organizzazione mafiosa pone la vittima in una condizione di soggezione ulteriore rispetto a quella solitamente derivata dalla condizione di vittima di condotte estorsive (vedi Sez. 2, n. 19245 del 30/3/2017, Rv. 269938), dovendo il giudice limitarsi a controllare che quella evocazione sia effettivamente funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento particolare, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a dover fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che quelle di un criminale comune.

La circostanza aggravante in esame ha, infatti, la funzione di reprimere il «metodo delinquenziale mafioso» ed è connessa non alla struttura e alla natura del delitto rispetto al quale è contestata, quanto, piuttosto, alle modalità della condotta, che devono evocare la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso. È configurabile, quindi, l'aggravante laddove la condotta delittuosa sia stata, come nel caso di specie, oggettivamente funzionale a creare nella vittima la peculiare condizione di assoggettamento derivante dal prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici, provenienti non da un singolo ma di un intero gruppo di stampo mafioso.

5. Il secondo motivo di ricorso è infondato Il Collegio intende ribadire il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite in data successiva alla proposizione del ricorso, secondo cui ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più condanne definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale (Sez. U. , n. 32318 del 30/03/2023, Sabbatini, Rv. 284878 - 01). Non occorre, pertanto, una pregressa dichiarazione giudiziale della recidiva, siccome questa, al pari di ogni altra circostanza aggravante, non viene dichiarata ma ritenuta e applicata nei confronti di un soggetto recidivo, da considerarsi tale in quanto già condannato due volte per delitti non colposi (Sez. 2, n. 21451 del 05/03/2019, Gasnni, Rv. 275816-01;

Sez. 2, n. 15591 del 24/03/2021, Di Maio, Rv. 281229-01). Dal principio appena enunciato discende l'infondatezza del motivo di ricorso proposto dal La Marca con riguardo alla recidiva, nella parte in cui lamenta l'illegittimità dell'applicazione della recidiva reiterata in assenza di un precedente riconoscimento della recidiva semplice.

6. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso