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Sentenza — n. 51317/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn; defendant's lawyer formally renounced the appeal on November 3, 2023.

Numero d'incarto Sentenza — n. 51317/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant's lawyer formally renounced the appeal on November 3, 2023. Although the defense had previously argued that the citation notice was invalid due to improper service on a retained attorney, this procedural defect was never raised in the appeal itself. Consequently, the court dismissed the request without reviewing the merits of the underlying conviction for misappropriation.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 23 comma 8 dl. 137/2020: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the appellant or their representative formally renounces the appeal before the court rules on its admissibility.

Parole chiave

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renunciation of appeal inadmissibility of cassation withdrawal of legal action procedural nullity retained attorney service diritto a un difensore allegazioni insufficientemente motivate mancato anticipo delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
Art. 23 comma 8 dl. 137/2020
Art. 158 comma 8-bis c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro mille.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COLLODORO CARMELO nato 11 14/02/1977 avverso la sentenza del 10/02/2023 della CORTE di APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del dl. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ferdinando Lignola che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Milano confermava la condanna di Carmelo Collodoro per il reato di appropriazione indebita 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 178 e ss cod. proc. pen.): il decreto di citazione a giudizio era stato notificato difensore di fiducia di Carmelo Collodoro ai sensi dell'articolo 158 comma 8-bis cod. proc. pen., nonostante questi avesse eletto domicilio in Milano via Primaticcio n. 86; si sarebbe verificata una lesione del diritto di difesa integrante una nullità generale a regime intermedio che era stata tempestivamente eccepita con le conclusioni scritte non valutate dalla Corte di appello. 3.In data 3 novembre 2023 perveniva rinuncia al ricorso da difensore munito di procura speciale: il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro mille.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 9 novembre 2023.