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Sentenza — n. 51316/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming robbery and extortion should be one crime due to single action.

Numero d'incarto Sentenza — n. 51316/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Emmanuel Martorelli's cassation appeal inadmissible regarding the conviction for aggravated robbery and attempted extortion. The appellant argued that the two crimes should be merged into a single attempt of extortion based on the unity of action and victim, while also contesting the assessment of witness credibility and sentencing mitigation. The court rejected these arguments, affirming that the distinct acts of violent appropriation and subsequent blackmail constitute separate criminal conduct, and that partial restitution does not satisfy the requirements for statutory mitigation.

Regesto Legislator

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Art. 15 cod. pen.; Art. 62 cod. pen.; Art. 114 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The court holds that distinct acts of violent appropriation followed by blackmail constitute separate crimes of robbery and extortion, and that partial restitution of stolen goods does not fulfill the requirement for mitigation under Article 62.

Parole chiave

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robbery and extortion distinction unity of action doctrine partial restitution mitigation witness credibility assessment cassation inadmissibility traffico aggravato di stupefacenti tentata estorsione confisca dei proventi di reato

Disposizioni normative citate

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Art. 15 cod. pen.
violazione di legge (art. 15 cod.
Art. 62 cod. pen.
La doglianza non supera la soglia di ammissibilità Il collegio riafferma che ai fini dell'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n.
Art. 114 cod. pen.
Infine, nessun vizio presenta la motivazione nella parte in cui esclude sia la sussistenza degli elementi per riconoscere il danno di lieve entità, tenuto conto del non modesto valore del tablet, che quella dell'attenuante prevista dall'art. 114 cod. pen., esclusa in ragione della non marginalità della condotta (pag.
Art. 616 cod. proc. pen.
3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
art. 15 cod. pen
violazione di legge (art. 15 cod.
art. 114 cod. pen
Infine, nessun vizio presenta la motivazione nella parte in cui esclude sia la sussistenza degli elementi per riconoscere il danno di lieve entità, tenuto conto del non modesto valore del tablet, che quella dell'attenuante prevista dall'art. 114 cod. pen., esclusa in ragione della non marginalità della condotta (pag.
art. 616 cod. proc. pen
3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, Sentenza n. 46118 del 04/11/2009, Di Prima
Sez. 2, n. 9535 del 11/02/2022, Cortiglia
è necessario che il colpevole abbia provveduto, prima del giudizio, alla riparazione del danno mediante il risarcimento totale ed effettivo, non potendo ad esso supplire un ristoro parziale, avvenuto attraverso la sola restituzione della refurtiva (Sez. 2, n. 9535 del 11/02/2022, Cortiglia Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MARTORELLI EMMANUEL nato a MONTEROTONDO il 27/02/1995 avverso la sentenza del 03/10/2022 della CORTE di APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FERDINANDO LIGNOLA, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; l'Avv. Sara Memola insisteva per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.La Corte di appello di Roma confermava la condanna di Emmanuel Martorelli per i reati di rapina aggravata e tentata estorsione. Si contestava al ricorrente di avere consumato un rapina aggravata all'interno dell'abitazione della vittima appropriandosi di sette telefoni cellulari ed un tablet e di avere prospettato alla vittima di non restituire tali beni se non avesse pagato cinquanta euro (somma inizialmente quantificata in euro venti) per la compravendita di marijuana, così consumando anche il reato di tentata estorsione.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 15 cod. pen.): si deduceva che sarebbe emerso un unico reato di tentata estorsione, come si evincerebbe dall'unicità dell'azione, dall'identità del profitto e della vittima, sicché la condanna anche per la rapina sarebbe illegittima; si contestava, altresì, la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni accusatorie provenienti dalla persona offesa, che sarebbe stata effettuata senza tenere conto delle prove documentali allegate e delle contraddizioni della progressione dichiarativa; si deduceva, inoltre, che sarebbe stata effettuata una valutazione sommaria della attendibilità intrinseca e che quanto riferito in ordine alla minaccia sarebbe incompatibile con i comportamenti tenuti dalla presunta vittima. 2.1.1.

Il motivo non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolve nella richiesta di effettuare una ricostruzione alternativa delle condotte, contraria a quella che le due sentenze di merito, con motivazione ineccepibile, hanno invece ritenuto. Dalla motivazione della sentenza impugnata emerge infatti che il ricorrente ha posto in essere due condotte distinte: ovvero, prima una rapina impossessandosi 1 di sei apparecchi cellulari e di un tablet e poi chiedendo (\ somma dì cinquanta euro per la restituzione di quanto sottratto. Le condotte sono in successione temporale e risultano caratterizzate, la prima, dalla violenta apprensione dei beni e, la seconda, dalla chiara minaccia di non restituire il maltolto se non dietro la corresponsione della somma di danaro (pag. 4 della sentenza impugnata).

E' corretta, dunque, la condanna per i due reati contestati. Non colgono nel segno le doglianze in ordine all'"inefficacia" della minaccia, tenuto conto del dato che la vittima non aveva mostrato di essere intimorita. Si riafferma infatti che la minaccia necessaria ad integrare l'elemento oggettivo della rapina può consistere in qualsiasi comportamento deciso, perentorio e univoco dell'agente che sia "astrattamente" idoneo a produrre l'effetto di turbare o diminuire la libertà psichica e morale del soggetto passivo (Sez. 1, Sentenza n. 46118 del 04/11/2009, Di Prima, Rv. 245498 - 01), nulla rilevando che, "in concreto", la vittima mostri una resilienza alla costrizione superiore alle aspettative. 2.2.

Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti previste dagli artt. 62, nn.

4) e 6) e 114 cod. pen.: si deduceva che il danno inflitto sarebbe stato di lieve entità e che il contributo del ricorrente alla realizzazione della condotta criminosa sarebbe stato marginale. 2.2.1. La doglianza non supera la soglia di ammissibilità Il collegio riafferma che ai fini dell'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6 cod. pen. è necessario che il colpevole abbia provveduto, prima del giudizio, alla riparazione del danno mediante il risarcimento totale ed effettivo, non potendo ad esso supplire un ristoro parziale, avvenuto attraverso la sola restituzione della refurtiva (Sez. 2, n. 9535 del 11/02/2022, Cortiglia Rv. 282793 - 01).

Nel caso di specie, come rilevato dal Tribunale, la restituzione era stata parziale (peraltro il tablet era stato resettato) e tale dato - dirimente per la concessione dell'attenuante - era stato contestato genericamente con l'atto di appello. Infine, nessun vizio presenta la motivazione nella parte in cui esclude sia la sussistenza degli elementi per riconoscere il danno di lieve entità, tenuto conto del non modesto valore del tablet, che quella dell'attenuante prevista dall'art. 114 cod. pen., esclusa in ragione della non marginalità della condotta (pag. 5 della sentenza impugnata). 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Ro