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Sentenza — n. 51315/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of sufficiency and procedural infonddness regarding fraud and restorative justice.

Numero d'incarto Sentenza — n. 51315/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible due to a lack of self-sufficiency in the first ground and manifest unfoundedness in the second. The appellant argued for specific reasoning on fraud and access to restorative justice, but the court noted the fraud was consummated upon vehicle delivery and the restorative justice tool had not yet taken effect. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 129 bis c.p.p.; Art. 92, comma 2 bis, D.Igs. 150/2022: An appeal is inadmissible if it lacks the necessary specificity to stand alone or if the alleged procedural violation is manifestly unfounded in law.

Parole chiave

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lack of self-sufficiency manifest unfoundedness criminal appeal inadmissibility fraud consummation restorative justice timeline abbandono del procedimento per truffa truffa all'assicurazione ripetizione dell'indebito

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 129 bis c.p.p.
Art. 92, comma 2 bis, D.Igs. 150/2022
Il vizio processuale dedotto è manifestamente infondato in diritto, atteso che lo strumento della giustizia riparativa, per effetto di quanto dispone l'art. 92, comma 2 bis., D.Igs.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: MEZZULLO Lorenzo, nato a Trieste il 20/7/1973, avverso la sentenza del 6/2/2023 della Corte di appello di Trieste; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale dott. Luigi Cuomo, che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza - del primo motivo e manifesta infondatezza in diritto del secondo.

1. Con il primo motivo si deducono vizi di motivazione e violazione di legge, per avere la Corte territoriale confermato la responsabilità per i delitti di truffa consumati attraverso la consegna di assegni contraffatti in pagamento di veicoli; 1.1. La Corte esplicitamente motiva circa la concreta efficacia del raggiro consistito nella consegna di assegni contraffatti in pagamento di veicoli effettivamente consegnati dalle rispettive vittime. La grossolanità del falso è esclusa dalle stesse modalità di realizzazione della truffa, non avendo i prenditori sospettato della genuinità degli assegni ricevuti in pagamento.

La truffa, argomenta la Corte si è consumata con la consegna dei veicoli dei quali era stato ceduto il possesso, la diversa ed alternativa versione offerta con i motivi di ricorso (vendita non perfezionatasi) non è accompagnata da alcuna allegazione documentale in grado di superare gli argomenti offerti nella duplice motivazione conforme di merito. Il motivo è pertanto carente della necessaria specificità, sub specie di autosufficienza, non avendo accompagnato il motivo di ricorso con la necessaria documentazione atta a testimoniare il dedotto travisamento.

2. Con il secondo motivo si deduce la inosservanza della legge processuale (art.129 bis cod. proc. pen.) non avendo la Corte corrisposto alcunché alla memoria depositata in sede di conclusioni con la quale si chiedeva l'accesso alla procedura della giustizia riparativa. 2.1. Il vizio processuale dedotto è manifestamente infondato in diritto, atteso che lo strumento della giustizia riparativa, per effetto di quanto dispone l'art. 92, comma 2 bis., D.Igs. 150/2022, è entrato in vigore solo il 30 giugno 2023, laddove la sentenza impugnata è stata emessa in data 6 febbraio 2023. Nulla pertanto poteva replicare la Corte di appello rispetto alla richiesta di applicazione di un istituto la cui entrata in vigore è stata esplicitamente procrastinata di sei mesi.

3. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.4. La natura non particolarmente complessa delle questioni dedotte e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 novembre 2023.