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Sentenza — n. 51314/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls conviction for theft due to timely withdrawal of complaint extinguishing the crime.

Numero d'incarto Sentenza — n. 51314/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the second-instance judgment confirming a theft conviction because the complainant withdrew the complaint while the appeal was pending. The defendant argued the withdrawal extinguished the crime, while the prosecution requested dismissal without remittal. The court ruled that a timely withdrawal of the complaint legally extinguishes the offense, overriding any procedural bars to the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 152 c.p.; Art. 340, comma 4 c.p.p.: The withdrawal of the complaint by the victim, if timely and ritualistically accepted, extinguishes the criminal offense and mandates the annulment of the conviction, taking precedence over other admissibility issues.

Parole chiave

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withdrawal of complaint extinction of crime criminal appeal appropriation indebita annulment without remittal condono delle spese procedurali remissione della pena remissione del debito

Disposizioni normative citate

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Art. 152 c.p.
Art. 340, comma 4 c.p.p.
Nessuna particolare pattuizione riguarda il regolamento delle spese, che seguono pertanto la disciplina normativamente prevista (art. 340, comma 4 cod.
art. 340, comma 4 cod. proc. pen
Nessuna particolare pattuizione riguarda il regolamento delle spese, che seguono pertanto la disciplina normativamente prevista (art. 340, comma 4 cod. proc. pen.), con la condanna dell'imputato ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004
Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020
24246 del 25/02/2004, Rv 227681; Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020, dep.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di COVA Shanty, nato a Trieste il 09/02/1986; avverso la sentenza del 13/12/2022 della Corte di appello di Trieste; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti; lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. dal Pubblico ministero presso questa Corte, in persona del sostituto Procuratore generale, dott. Luigi Cuomo, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato improcedibile per intervenuta rimessione di querela.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe -che aveva confermato la sentenza di condanna emessa in primo grado per il reato di appropriazione indebita - deducendo a motivo della impugnazione la intervenuta, rituale, rimessione di querela, verbale del 18 aprile 2023, allegato ai motivi di ricorso, con relativa contestuale accettazione.

2. Va pertanto dichiarata l'estinzione del reato, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. La rimessione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato, che prevale su eventuali cause di inammissibilità, preclude l'accertamento di responsabilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Rv 227681; Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020, dep. 2021, Rv. 281326). Nessuna particolare pattuizione riguarda il regolamento delle spese, che seguono pertanto la disciplina normativamente prevista (art. 340, comma 4 cod. proc. pen.), con la condanna dell'imputato ricorrente al pagamento delle spese processuali. 2.1. Vanno altresì revocate le statuizioni civili, regolate dalle parti in separata sede.

3. Il tipo di decisione e le ragioni di diritto che la sostengono consentono la redazione della motivazione in forma semplificata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 novembre 2023.