Italian Court dismisses appeal claiming procedural nullity and denial of mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Davide and Domenico Bonifazio inadmissible due to the manifest unfoundedness of their grounds. The appellants argued for procedural nullity regarding service of process and the denial of generic mitigating circumstances, but the court found no evidence supporting these claims. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 161, comma 4, cod. proc. pen.; Art. 360, comma 1, n. 1, c.p.p.: Procedural nullity is not established when the alleged defect is refuted by the examination of accessible case files, and generic mitigating circumstances are rejected based on the defendants' negative conduct and lack of positive evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: BONIFAZIO Davide, nato a Crotone il 05/05/1992, BONIFAZIO Domenico, nato a Crotone il 04/04/1989, avverso la sentenza del 14/10/2022 della Corte di appello di Brescia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso, soggettivamente complesso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale dott. Luigi Cuomo, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi, volti a dedurre, il primo, una nullità processuale che ha trovato smentita nell'esame degli atti accessibili alla Corte in virtù del vizio processuale dedotto ed il vizio nel negato accesso alle circostanze attenuanti innominate, il secondo, che la Corte ha specificamente argomentato.
1. Con il primo motivo viene dedotta la nullità del decreto di citazione per il giudizio di appello, notificato al solo difensore in proprio e non anche quale domiciliatario ex lege degli appellanti. 1.1. Il vizio processuale dedotto impone l'accesso agli atti processuali (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092). Dall'esame svolto dal Collegio in camera di consiglio si è potuto verificare che il decreto di citazione per l'udienza di appello è stato notificato a mezzo p.e.c. al difensore comune degli appellanti, in proprio e quale domiciliatario ex lege degli imputati entrambi irreperibili, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen.. Non trova pertanto corrispondenza negli atti processuali il vizio dedotto con il primo motivo di ricorso.
2. Con il secondo motivo, la difesa deduce violazione della legge penale e vizio di motivazione, per mancanza, in ordine alle negate circostanze attenuanti generiche. 2.1. Sul punto, la Corte territoriale ha tratto argomento dalla condotta processuale degli imputati, improntata ad atteggiamento negativamente apprezzato, così uniformandosi alla giurisprudenza consolidata di questa Corte (Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012, Rv. 253152); la Corte bresciana ha pure argomentato il rigetto delle invocate circostanze valorizzando l'assenza di elementi di positivo riscontro nei motivi di gravame, così uniformandosi ancora una volta alla giurisprudenza della Corte di legittimità (da ultimo, Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489).
3. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila per ciascuno dei ricorrenti.
4. La natura non particolarmente complessa delle questioni dedotte e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 novembre 2023.