Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to sign by a qualified defense attorney as required by law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the cassation appeal inadmissible without formalities because it was signed personally by the defendant rather than by a qualified defense attorney. The appellant, Lillo Barletta, argued for a review of the conviction for theft, but the law mandates that appeals must be signed by registered defense counsel to avoid rejection. Consequently, the court dismissed the request and ordered the appellant to pay the procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 571, 613 cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: A cassation appeal must be signed by a defense attorney registered in the special roll of the Court of Cassation; personal signature by the party renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di BARLETTA LILLO nato a PATRICA il 30/04/1962 avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZ]:; a seguito di procedura de plano
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha integralmente confermato la sentenza del Tribunale di Frosinone in data 20 maggio 2022, nei confronti di Lillo Barletta in relazione al delitto di cui all'art. 646 cod. pen.
2. Ricorre per cassazione l'imputato, con atto sottoscritto personalmente, lamentando la violazione di legge, il vizio di motivazione, il travisamento della prova e la lesione dei diritti di difesa.
3. Il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. Il procedimento deve pertanto essere definito senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2023 Il Consigliere