Italian Court dismisses appeal regarding procedural irregularity in abbreviated trial separation of accused parties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Stefano Pragliola's appeal against a Perugia Tribunal order inadmissible. Pragliola challenged the separation of his case from another defendant and the return of files to the prosecutor, arguing procedural violations under the Code of Criminal Procedure. The court ruled that such measures are standard when facts differ from the initial charge and do not constitute an abnormality, as the accused's choice of abbreviated trial does not freeze the factual description.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 423-438 cod. proc. pen.; Art. 521, comma 2 cod. proc. pen.: The separation of accused parties and return of files to the prosecutor during an abbreviated trial is not an abnormal procedural measure when facts differ from the initial charge, as the accused's election of summary procedure does not crystallize the crime description.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di PRAGLIOLA STEFANO nato a GIUGLIANO IN CAMPANIA il 24/01/1998 avverso l'ordinanza del 12/07/2023 del TRIBUNALE di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; lette le richieste del PG PAOLA MASTROBERARDINO, che ha c:oncluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Tribunale di Perugia, dopo avere accolto la richiesta di Stefano Pragliola (nei cui confronti si procedeva per il delitto di truffa) di giudizio abbreviato e a seguito della modifica dell'imputazione da parte del Pubblico ministero (con riqualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 648-bis cod. pen.), ha disposto la separazione delle posizioni dei due imputati e la restituzione degli atti all'ufficio di Procura per l'ulteriore corso nei confronti del suddetto Pragliola.
2. Ricorre per cassazione Stefano Pragliola, a mezzo del proprio difensore, avverso questa ordinanza, deducendo inosservanza di norme processuali (in relazione agli artt. 423-438 cod. proc. pen.).
3. Il ricorso è inammissibile. A prescindere dalla irretrattabilità dell'ammissione al giudizio abbreviato, non è infatti abnorme il provvedimento di trasmissione degli atti al pubblico ministero emanato nel corso del rito speciale, allorché il giudice accerti che il fatto sia diverso da quello descritto nella contestazione, in quanto la scelta dell'imputato di essere giudicato allo stato degli atti non comporta una cristallizzazione del fatto reato nei soli limiti dell'imputazione (Sez. 2, n. 18566 del 21/02/2019, Pulcini, Rv. 276099). Nel caso di specie, il provvedimento impugnato è stato reso, ai sensi dell'art. 521, comma 2, cod. proc. pen., sul presupposto che il fatto fosse diverso da come descritto nella rubrica imputativa, concordando sul punto con le riflessioni della parte pubblica (e quindi non quale formale conseguenza di una modifica dell'imputazione ex art. 516 cod. proc. pen.).
Si tratta, con ogni evidenza, dell'esercizio di un potere espressamente previsto dall'ordinamento processuale e che non può fondare un assunto di abnormità, poiché non si pone affatto al di fuori del sistema processuale, deviando dalle sue strutture fondamentali.
4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2023 Il Consigliere esten