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Sentenza — n. 51286/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to untimely request for abbreviated trial under Italian Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Sentenza — n. 51286/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Vincenzo Di Giovanni's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that his request for an abbreviated trial was procedurally flawed, but the court found the request untimely as it was submitted after the trial opened. The decision relied on the principle of strict admissibility of remedies, ruling that the lower court's refusal did not violate defense rights.

Regesto Legislator

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Art. 568 cod. proc. pen.; Art. 438, comma 6-ter, cod. proc. pen.: The principle of strict admissibility of remedies precludes qualifying a judge's refusal of a late request for abbreviated trial as abnormal, provided defense rights remain intact.

Parole chiave

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untimely procedural request abbreviated trial admissibility strict admissibility of remedies Criminal Procedure Code defense rights preservation procedural tardiness court costs and fine rinvio del dibattimento

Disposizioni normative citate

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Art. 568 cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile, atteso il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione previsto dall'art. 568 cod.
Art. 438, comma 6-ter, cod. proc. pen.
A prescindere dalla allegata erroneità della ricostruzione procedimentale operata dai giudici del merito nello scrutinio di tardività della richiesta, non vengono in rilievo, invero, né l'esercizio di un potere esorbitante rispetto a quelli riconosciuti dall'ordinamento (e difatti l'art. 438, comma 6-ter, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n.
art. 568 cod. proc. pen
Il ricorso è inammissibile, atteso il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione previsto dall'art. 568 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n.

Giurisprudenza citata

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Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di DI GIOVANNI VINCENZO nato a NAPOLI il 10/03/1964 avverso l'ordinanza del 14/07/2023 del TRIBUNALE di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; lette le richieste del PG RAFFAELE PICCIRILLO, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale dibattimentale di Napoli ha rigettato la richiesta di giudizio abbreviato condizionato, avanzata da Vincenzo Di Giovanni, reputandola tardiva.

2. Ricorre per cassazione Vincenzo Di Giovanni, a mezzo del proprio difensore, deducendo l'inosservanza di norme processuali, poiché la richiesta era stata riproposta nella fase degli atti introduttivi e prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.

3. Il ricorso è inammissibile, atteso il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione previsto dall'art. 568 cod. proc. pen. Non può invero essere qualificata come abnorme l'ordinanza del giudice collegiale che non accolga la richiesta di giudizio abbreviato condizionato, reiterata dopo il precedente rigetto del Gup, sul presupposto della sua presentazione avvenuta solo dopo l'apertura del dibattimento. A prescindere dalla allegata erroneità della ricostruzione procedimentale operata dai giudici del merito nello scrutinio di tardività della richiesta, non vengono in rilievo, invero, né l'esercizio di un potere esorbitante rispetto a quelli riconosciuti dall'ordinamento (e difatti l'art. 438, comma 6-ter, cod. proc. pen., individua quale requisito per l'ammissione al giudizio abbreviato la sua tempestività), né una indebita regressione che determina una stasi del procedimento.

Non risultano vulnerati i diritti di difesa, d'altronde, sia per la possibilità del recupero postdibattimentale dello sconto di pena, sia per la facoltà di rituale impugnazione dell'ordinanza unitamente alla sentenza.

4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2023 Il Consigliere estenso