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Sentenza — n. 51285/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to untimely request for rescission of judgment in absentia.

Numero d'incarto Sentenza — n. 51285/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the request for rescission of the judgment in absentia was filed outside the statutory thirty-day deadline. The appellant, Gionata Ravara, argued that he only learned of the conviction during European arrest warrant proceedings, but the court ruled the deadline runs from knowledge of the proceedings themselves. Consequently, the court rejected the claim based on manifestly unfounded and non-permitted grounds.

Regesto Legislator

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Art. 629-bis c.p.p.; Art. 175 c.p.p.: The remedy for rescission of a judgment in absentia requires filing within thirty days of knowledge of the proceedings, not the final act, and late filings are inadmissible.

Parole chiave

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rescission judgment absentia European arrest warrant statutory time limit appeal inadmissible appeal procedural knowledge deadline abbandono del procedimento per truffa procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento truffa in materia di credito

Disposizioni normative citate

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Art. 629-bis cod. proc. pen.
La Corte di appello di Catania, con l'ordinanza impugnata, ha rigettato l'istanza di rimessione in termini, riqualificata ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., presentata da Gionata Ravara, al fine di impugnare la sentenza n.
Art. 175 cod. proc. pen.
Confidando nella correttezza di tale affermazione, il ricorrente ha quindi presentato istanza ex art. 175 cod. proc. pen., riqualificata però dal Tribunale come richiesta di rescissione, poiché il procedimento risultava svolto in assenza e non in contumacia.
Art. 15-bis, legge 28 aprile 2014, n. 67
Il ricorrente è stato condannato in assenza (correttamente, ai sensi della disciplina transitoria dettata dall'art. 15-bis, legge 28 aprile 2014, n. 67).
Art. 1, comma 71, legge 23 giugno 2017, n. 103
pen., introdotto dall'art. 1, comma 71, legge 23 giugno 2017, n. 103, offerto all'imputato in relazione ai procedimenti nei quali sia stata dichiarata la sua assenza a norma dell'art.
Art. 616 cod. proc. pen.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, Ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 629-bis cod. proc. pen
La Corte di appello di Catania, con l'ordinanza impugnata, ha rigettato l'istanza di rimessione in termini, riqualificata ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., presentata da Gionata Ravara, al fine di impugnare la sentenza n.
art. 175 cod. proc. pen
Confidando nella correttezza di tale affermazione, il ricorrente ha quindi presentato istanza ex art. 175 cod. proc. pen., riqualificata però dal Tribunale come richiesta di rescissione, poiché il procedimento risultava svolto in assenza e non in contumacia.
art. 420-bis cod. proc. pen
103, offerto all'imputato in relazione ai procedimenti nei quali sia stata dichiarata la sua assenza a norma dell'art. 420-bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge 28 aprile 2014, n.
art. 616 cod. proc. pen
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, Ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 36560 del 22/09/2021, Vezuli
Sez. 1, Sentenza n. 32267 del 30/10/2020, Scimone
281925; Sez. 1, Sentenza n. 32267 del 30/10/2020, Scimone, Rv.
Sez. 2, n. 20899 del 24/02/2023, Delfino
150, si applicherebbe comunque alle sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore di detto decreto (Sez. 2, n. 20899 del 24/02/2023, Delfino, Rv.
Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di RAVARA GIONATA nato a CREMONA il 03/08/1970 avverso l'ordinanza del 27/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; lette le richieste del PG GIUSEPPINA CASELLA, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Catania, con l'ordinanza impugnata, ha rigettato l'istanza di rimessione in termini, riqualificata ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., presentata da Gionata Ravara, al fine di impugnare la sentenza n. 5834/14 con cui il Tribunale di Catania lo aveva condannato per il delitto di truffa.

2. Ricorre per cassazione Gionata Ravara, a mezzo del proprio difensore, deducendo la violazione di legge (in relazione all'art. 5, della Decisione quadro del Consiglio del 13 giugno 2002, n. 2002/584, e all'art 6. CEDU) e la manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente ha avuto conoscenza della suddetta condanna solo nell'ambito della procedura di mandato di arresto europeo, introdotta dalla Procura della Repubblica di Catania presso le autorità ungheresi, al fine dell'esecuzione di alcune sentenze di condanne, tra cui quella che qui rileva. Su domanda dello Stato richiesto, l'Ufficio inquirente siciliano avrebbe attestato che Gionata Ravara era stato condannato all'esito di procedura in contumacia in tutti i procedimenti alla base del MAE. Confidando nella correttezza di tale affermazione, il ricorrente ha quindi presentato istanza ex art. 175 cod. proc. pen., riqualificata però dal Tribunale come richiesta di rescissione, poiché il procedimento risultava svolto in assenza e non in contumacia.

3. Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi manifestamente infondati, reiterativi e non consentiti. Il ricorrente è stato condannato in assenza (correttamente, ai sensi della disciplina transitoria dettata dall'art. 15-bis, legge 28 aprile 2014, n. 67). Il rimedio della rescissione del giudicato di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 71, legge 23 giugno 2017, n. 103, offerto all'imputato in relazione ai procedimenti nei quali sia stata dichiarata la sua assenza a norma dell'art. 420-bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, postula che la richiesta sia presentata, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza della sentenza.

Tale termine decorre non dal momento in cui il condannato ha avuto compiuta conoscenza degli atti del processo e della sentenza conclusiva, bensì da quello in cui lo stesso ha avuto conoscenza del procedimento, ferma restando, in caso di particolare complessità della vicenda processuale, la possibilità per lo stesso di chiedere la restituzione nel termine per esercitare pienamente il diritto all'impugnazione straordinaria (Sez. 4, n. 36560 del 22/09/2021, Vezuli, Rv. 281925; Sez. 1, Sentenza n. 32267 del 30/10/2020, Scimone, Rv. 279994). Ls Corte ionica, dopo una delibazione schiettamente di merito in ordine all'incidenza del malinteso procedimentale allegato da Ravara, chiarisce correttamente come non risulti applicabile la disciplina per la contumacia, anche nei casi di estradizione dall'estero (p. 2).

Peraltro, la disposizione di cui all'art. 175, comma 2.1, cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, si applicherebbe comunque alle sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore di detto decreto (Sez. 2, n. 20899 del 24/02/2023, Delfino, Rv. 284704).

4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i ceR profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2023 Il C