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Sentenza — n. 51284/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding confiscation revocation, ruling judicial acquittal is not new evidence.

Numero d'incarto Sentenza — n. 51284/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the final judicial acquittal in the criminal proceeding constituted new evidence for revoking property confiscation. The appellant argued that the acquittal proved she had sufficient funds at the time of construction, but the court held this was a formal fact already evaluated in prior proceedings. Consequently, the lower court's decision to reject the revocation request based on lack of novelty and timeliness was upheld.

Regesto Legislator

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Art. 7 legge 27 dicembre 1956, n. 1423; Art. 616 cod. proc. pen.: The mere finality of an acquittal in the criminal proceeding does not constitute new evidence for the purpose of revoking definitive property confiscation if the contrast with the ablation measure was already previously evaluated.

Parole chiave

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property confiscation revocation new evidence requirement judicial acquittal relevance procedural preclusion timeliness of appeal accesso al fondo restrizione della proprietà senza risarcimento proprietà immobiliare

Disposizioni normative citate

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Art. 7 legge 27 dicembre 1956, n. 1423
D'altronde, secondo l'interpretazione di questa Corte, a cui il Collegio intende dare continuità, in tema di misure di prevenzione patrimoniale, ai fini della revoca della confisca definitiva ai sensi dell'art. 7, legge 27 dicembre 1956, n.
Art. 616 cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 29551 del 07/10/2020, Terenzio
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di DI LEO MARIA STEFANIA nato a LAMEZIA TERME il 21/08/1976 avverso il decreto del 02/05/2023 del TRIBUNALE di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZ:; lette le richieste del PG PIETRO GAETA, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; letta la memoria di replica dell'avv. GIUSEPPE SPINELLI, per la ricorrente, che ha insistito nei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Catanzaro ha dichiarato inammissibile l'istanza con cui, per quanto qui rileva, Maria Stefania Di Leo, quale comproprietaria terza interessata, aveva chiesto la revoca della confisca di prevenzione avente ad oggetto alcuni immobili siti nel Comune di Lametia Terme.

2. Ricorre per cassazione Maria Stefania Di Leo, a mezzo del proprio difensore, deducendo un unico, articolato motivo di impugnazione. In particolare, la difesa censura la valutazione di non novità e di già precedente deducibilità degli elementi posti a fondamento della richiesta di revoca. Infatti, i nova allegati alla richiesta non sarebbero stati costituiti dalle emergenze probatorie acquisite in un procedimento penale, ma dal fatto processuale del passaggio in giudicato della sentenza che ha accertato la data dell'abuso edilizio perpetrato sull'immobile sottoposto a vincolo di prevenzione (epoca in cui il proposto avrebbe avuto lecite disponibilità economiche, ampiamente sufficienti per l'edificazione del manufatto e per le spese familiari correnti).

3. Il ricorso è manifestamente infondato e altresì generico, laddove si reiterano censure già motivatamente disattese nel provvedimento impugnato. L'ordinanza impugnata individua, infatti, due distinte cause di inammissibilità della richiesta di revoca avanzata dalla ricorrente: la proposizione in passato di analoga istanza, definita negativamente per i richiedenti, e l'intempestività della deduzione. Con tale nitida motivazione non si confronta appieno la ricorrente. Dallo stesso atto di impugnazione, si ricava invero agevolmente come la sentenza penale suindicata sia divenuta irrevocabile in data 21. maggio 2013 e la prima istanza di revoca della confisca sia stata rigettata con decreto del 16 maggio 2016, confermato nei due successivi gradi di giudizio.

D'altronde, secondo l'interpretazione di questa Corte, a cui il Collegio intende dare continuità, in tema di misure di prevenzione patrimoniale, ai fini della revoca della confisca definitiva ai sensi dell'art. 7, legge 27 dicembre 1956, n. 1423, non costituisce fatto nuovo il mero passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione nel procedimento penale nel quale il proposto era imputato, e il cui contrasto con il provvedimento ablatorio sia stato in precedenza già valutato, in quanto l'irrevocabilità della pronunzia assolutoria costituisce un dato puramente formale (Sez. 6, n. 29551 del 07/10/2020, Terenzio, Ps. 279845).

Correttamente, dunque, i giudici calabresi ritengono l'asserita «prova nuova» già delibata, o comunque già deducibile e non dedotta, nell'ambito dei precedenti procedimenti, oltre a qualificare - implicitamente ma chiaramente - come del tutto irrilevante al fine di superare la preclusione, il mero passaggio in giudicato, rispetto all'effettiva portata dimostrativa del compendio probatorio.

4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo. 2 4,(z

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2023 I