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Sentenza — n. 51283/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal order allowing conviction due to lack of effective knowledge of proceedings by defendant.

Numero d'incarto Sentenza — n. 51283/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court annulled the Brescia Court of Appeal's order permitting the defendant's conviction. The defendant argued that failure to notify the change of address did not constitute voluntary absence from proceedings, citing recent case law requiring effective knowledge. The court agreed, ruling that mere negligence in contacting the assigned defense attorney does not automatically presume the defendant knowingly waived their right to be present, necessitating a suspension of the trial.

Regesto Legislator

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Art. 420-bis, comma 2; Art. 629-bis cod. proc. pen.: The lack of diligence by the accused in keeping informed of proceedings does not automatically constitute voluntary absence; effective knowledge must be verified substantively before proceeding without the defendant's presence.

Parole chiave

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effective knowledge of proceedings voluntary absence from trial negligence of defense attorney suspension of criminal proceedings presumption of knowledge change of domicile notification onus of proof for presence infrazione commessa per negligenza

Disposizioni normative citate

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Art. 420-bis, comma 2 cod. proc. pen.
Nella lettura «convenzionalmente orientata» dell'art. 420-bis cod.
Art. 629-bis cod. proc. pen.
Art. 161 cod. proc. pen.
Law 67/2014
art. 161 cod. proc. pen
art. 420-bis cod. proc. pen
Nella lettura «convenzionalmente orientata» dell'art. 420-bis cod. proc. pen., le Sezioni Unite hanno quindi rimarcato l'indefettibilità di una effettiva conoscenza dell'instaurazione del processo, tecnicamente inteso.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 14573 del 25/11/2021
Sez. U, n. 14573 del 25/11/2021, dep.
Sez. 6, n. 34523 del 11/05/2023, Safi
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di NEAGU IONEL nato il 20/05/1984 avverso l'ordinanza del 21/03/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; lette le richieste del PG VALENTINA MANUALI, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la revoca della sentenza di condanna n. 4317/2018 pronunciata dal Tribunale di Brescia ir data 15/11/2018.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Brescia, con l'ordinanza impugnata, ha rigettato l'istanza di rescissione del giudicato presentata da Ionel Neagu in relazione alla sentenza n. 4317/18, pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Brescia il 15 novembre 2018 (irrevocabile il 30 gennaio 2019), con la quale è stato condannato alla pena di due anni e otto mesi di reclusione ed euro 700 di multa per il reato di cui agli artt. 110-648 cod. pen.

2. Ricorre per cassazione Ionel Neagu, a mezzo del proprio difensore, deducendo un unico, articolato motivo di impugnazione. In particolare, lamenta la difesa la violazione di legge (in relazione agli artt. 420-bis, comma 2, e 629-bis cod. proc. pen.) e il vizio di motivazione, poiché la formalizzazione della dichiarazione di domicilio e la successiva mancata comunicazione della sopravvenuta inidoneità per trasferimento non possono fondare una pronuncia di conoscenza del processo e neppure una colpevole ignoranza, anche tenuto conto che la supposta violazione dell'obbligo di diligenza non si confronta con la circostanza che il difensore di ufficio nominato al momento degli incombenti ex art. 161 cod. proc. pen. era stato poi sostituito a seguito della trasmissione degli atti ad altro ufficio per competenza territoriale.

3. Il ricorso è fondato. La Corte di appello ricava la valutazione di addebitabilità al ricorrente della mancata conoscenza del processo dalla sicura conoscenza del procedimento e dalla negligenza costituita dai mancati contatti con il difensore di ufficio (a lui noto) e dalla mancata comunicazione del nuovo domicilio. Tale conclusione non è corretta. Anche a prescindere dal rispetto delle forme stabilite dall'ordinamento per il perfezionamento delle notifiche e in disparte ogni presunzione legale di conoscenza, il sistema processuale - come delineato a seguito della legge 28 aprile 2014, n. 67, e in conformità alla esegesi della Corte europea dei diritti dell'uomo - è teso a garantire l'effettività della conoscenza del processo in capo all'imputato, che deve essere personalmente informato del contenuto dell'accusa e del giorno e luogo dell'udienza.

Nella lettura «convenzionalmente orientata» dell'art. 420-bis cod. proc. pen., le Sezioni Unite hanno quindi rimarcato l'indefettibilità di una effettiva conoscenza dell'instaurazione del processo, tecnicamente inteso. Nel caso in cui questa conoscenza non sia acquisita, il processo - diversamente da quanto previsto in precedenza con l'istituto della contumacia - deve essere sospeso (cfr. Sez. U, n. 14573 del 25/11/2021, dep. 2022, D., Rv. 282848-02). La mancanza di diligenza dell'imputato nel tenersi informato in merito alla celebrazione del processo a proprio carico non integra automaticamente la «volontaria sottrazione alla conoscenza del processo» e non può fondare una - non consentita - presunzione di conoscenza della vocatio in iudicium, la quale deve essere accertata dal giudice in positivo al fine di procedere in assenza, quale conoscenza effettiva, senza inversione del relativo onere probatorio (Sez. 6, n. 34523 del 11/05/2023, Safi, Rv. 285177).

Nel caso di specie, la dichiarazione di assenza non è stata preceduta dalla verifica sostanziale, in aggiunta a quella della formale regolarità delle notificazioni, anche della conoscenza effettiva del processo da parte dell'imputato ovvero della sua mancata presentazione per una successiva scelta libera e consapevole.4. Occorre pertanto procedere all'annullamento dell'ordinanza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Brescia per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti per l'ulteriore corso alla Corte di appello di Brescia. Così deciso il 24 novembr