Italian Court dismisses appeal on bail substitution due to lack of new concrete evidence regarding current bail needs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Cesarulo Trischia's appeal inadmissible, rejecting her request to substitute home detention with a different measure. The appellant argued that a new fact—the victim accepting a symbolic 500 euro payment—changed the concrete need for bail restrictions. The court ruled that the previous reasoning regarding the danger of reoffending remained valid and was not tainted by this new element, as the risk was already established by the appellant's lifestyle and prior record.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The court may rely on prior reasoning for a new appeal if the new facts do not alter the established danger of reoffending or the concrete necessity of the precautionary measure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Cesarulo Trischia, natq a Agropoli il 09/04/1991, avverso l'ordinanza del 20/07/2023 del Tribunale di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Romano, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1.Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Salerno, in sede cautelare, ha rigettato l'appello proposto avverso l'ordinanza con la quale, a sua volta, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vallo della Lucania aveva respinto l'istanza di sostituzione della misura degli arresti domiciliari applicata alla ricorrente in relazione al reato di usura.
2. Ricorre per cassazione Trischia Cesarulo, deducendo, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in punto di attualità e concretezza delle esigenze cautelari, non essendo stato valutato l'elemento nuovo costituito dal fatto che la ricorrente aveva offerto alla vittima e costei aveva accettato, la somma simbolica di 500 euro che teneva conto della definitiva perdita del capitale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato. Il Tribunale ha richiamato la motivazione di un precedente provvedimento di rigetto di altro appello, ritenendola ancora valida rispetto all'elemento nuovo sottoposto al suo esame, rilevando che il pericolo di reiterazione del reato era reso ancora attuale e concreto dal fatto che la ricorrente aveva sostanzialmente eletto a modello di vita e di sostentamento l'attività delittuosa contestata, come indirettamente confermato anche dai precedenti penali per reati contro il patrimonio. Il pericolo di recidiva, pertanto, è stato evidenziato come del tutto sganciato dalla condotta tenuta dalla ricorrente nei confronti del singolo debitore interessato dallo specifico reato di usura.
La motivazione, esente da censure logico-giuridiche, non è intaccata dalla generiche affermazioni contenute in ricorso. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa della stessa ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 16.11.2023. Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Sgadari E Rosi t4--YnniA sIPOS7i7;