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Sentenza — n. 51278/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on arrest warrant grounds citing lack of new evidence and generic arguments.

Numero d'incarto Sentenza — n. 51278/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the request to revoke the electronic bracelet measure. The appellant argued that new victim statements excluded his complicity and that work history and lack of recidivism should have influenced the bail decision. The court ruled that the lower tribunal adequately addressed these points, noting that arguments regarding unacquired evidence and generic facts were irrelevant to the established precautionary framework.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The court must reject appeals where the lower tribunal has provided complete reasoning on defense complaints, and where arguments rely on unacquired evidence or generic facts not presented in prior proceedings.

Parole chiave

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precautionary measures electronic bracelet new evidence complicity inadmissible appeal procedural review victim testimony testimonianza della vittima

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Iannì Ivan Dario, nato a Enna il 10/06/1990, avverso l'ordinanza del 27/07/2023 del Tribunale di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Romano, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1.Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Caltanissetta, in sede cautelare, ha rigettato l'appello proposto dal ricorrente avverso l'ordinanza con la quale, a sua volta, il Tribunale di Gela aveva respinto l'istanza di revoca della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico applicata all'imputato in relazione al reato di concorso in estorsione aggravata di cui al capo 16 della imputazione provvisoria. coR • 2. Ricorre per cassazione Ivan Dario Iannì, deducendo:

1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza del reato contestato. Il Tribunale non avrebbe offerto motivazione alcuna in ordine all'emersione di elementi nuovi, prospettati dalla difesa, idonei ad incidere sul quadro indiziario originario. La novità sarebbe costituita dalle dichiarazioni rese dalla vittima al dibattimento, avendo costei negato di aver ricevuto minacce dal ricorrente, sicché si sarebbe escluso ogni ruolo illecito di natura concorsuale assunto da quest'ultimo nella dinamica del fatto, anche alla luce della inconsistenza di ogni altro elemento probatorio;

2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari, non essendo stato valutato lo svolgimento di attività lavorativa e l'assenza di precedenti analoghi ai fatti per cui si procede.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato. 1.Quanto al primo motivo, il Tribunale ha fornito una motivazione completa sulle doglianze difensive, rimarcando il fatto che le dichiarazioni della persona offesa non avessero del tutto escluso la partecipazione concorsuale del ricorrente e che, comunque, dovessero ancora essere vagliate al dibattimento altre testimonianze e prove rivenienti da intercettazioni ancora oggetto di perizia. Le valutazioni contrarie del ricorrente su tali ultimi elementi attengono al merito e tentano di offrire una lettura alternativa favorevole all'imputato finanche di prove non ancora acquisite al giudizio e sulla base delle quali, però, si era formato il quadro indiziario in sede di riesame cautelare.

2. Il secondo motivo è generico avendo il Tribunale spiegato che nessuna novità era intervenuta in ordine alla valutazione di sussistenza del pericolo di reiterazione del reato, rispetto al quale si era formato il giudicato cautelare dopo la procedura di riesame, senza che avesse rilievo, vista la gravità degli addebiti, il tempo decorso dalla esecuzione della misura, gli altri elementi addotti in ricorso non essendo stati proposti in sede di appello e non essendo comunque inerenti ad elementi nuovi. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. 7t,r-•\ v

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 16.11.2023. Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Sgadari Elis D