Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 51277/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against preventive seizure review order due to lack of legal violation and insufficient interest.

Numero d'incarto Sentenza — n. 51277/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the review of preventive seizure orders requires a specific legal violation rather than logical flaws in reasoning. The lower court had rejected the seizure request for the Salerno family's business, finding no evidence of fictitious registration or money laundering, while ordering the return of seized assets to the rightful owner. The Supreme Court upheld this decision, emphasizing that the detailed factual analysis by the trial judge did not constitute a legal error warranting cassation review.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 512-bis cod. pen.; Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.: Appeals against preventive seizure review orders are admissible only for legal violations, excluding logical defects in the lower court's reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
preventive seizure review fictitious registration money laundering legal violation requirement inadmissible appeal fumus commissi delicti business asset seizure veridicità della ditta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 512-bis cod. pen.
La misura cautelare era stata disposta in relazione ai reati di cui all'art. 512-bis cod.
Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Art. 648.ter.1 cod. pen.
art. 512-bis cod. pen
La misura cautelare era stata disposta in relazione ai reati di cui all'art. 512-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini
Sez. LI, n. 5876 del 2004, Bevilacqua
Sez. U., n. 25932 del 2008, Ivanov
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani, nel procedimento a carico di:

1) Salerno Carmelo, nato a Paceco il 26/11/1960, 2) Salerno Giuseppe, nato a Erice il 03/10/1990, 3) Salerno Anna, nata a Erice il 02/05/1988, 4) Salerno Brigida, nata a Erice il 02/07/1993, avverso l'ordinanza del 21/06/2023 del Tribunale di Trapani; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; sentito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Romano, che ha concluso chiedendo li rigetto del ricorso; sentiti i difensori: Avv. Salvatore Galluffo, per Salerno Giuseppe ed anche in sostituzione dell'Avv. Vito Galluffo per Salerno Carmelo, Salerno Anna e Salerno Brigida, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso; O\

RITENUTO IN FATTO

1.Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Trapani, in sede di riesame di provvedimenti applicativi di misure cautelari reali, ha dichiarato inammissibile per difetto di interesse la richiesta di riesame avanzata da Salerno Giuseppe, Salerno Carmelo e Salerno Anna avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale il 24 maggio 2023, avente ad oggetto il compendio aziendale della ditta individuale "B & B di Salerno Brigida", esercente l'attività di vendita di ortofrutta. Con il medesimo provvedimento ed in accoglimento della richiesta di riesame proposta da Salerno Brigida, il Tribunale ha annullato il decreto di sequestro ordinando la restituzione dei beni all'avente diritto.

La misura cautelare era stata disposta in relazione ai reati di cui all'art. 512-bis cod. pen. e di autoriciclaggio (capi C e D della imputazione provvisoria), assumendosi che Salerno Carmelo e Salerno Giuseppe, per sfuggire alle misure di prevenzione, avessero attribuito fittiziamente a Salerno Brigida la titolarità dell'impresa individuale in discorso, successivamente impiegando il provento del reato costituito nell'incremento patrimoniale ottenuto durante l'esercizio patrimoniale di altra società parallela (la "B & B di Salerno Brigida & C. società in accomandita semplice"), pure fittiziamente intestata a Salerno Brigida, in modo da ostacolare la provenienza illecita del complesso aziendale di quest'ultima, che era stata sostanzialmente svuotata e non cancellata dal registro delle imprese.

2. Il Tribunale non ha ritenuto sussistente il fumus commissi delicti dei delitti contestati, ritenendo, quanto al reato di intestazione fittizia di cui al capo C, che Salerno Brigida avesse proseguito la medesima attività di impresa della prima società in accomandita semplice attraverso la ditta omonima ed individuale, costituita il 28 giugno 2017 (data individuata nella imputazione come quella in cui sarebbe stato commesso il reato di intestazione fittizia) a seguito del venir meno della prima per mancanza della pluralità di soci, in quanto il socio accomandante Gerardi Bartolomeo, all'epoca fidanzato della Salerno Brigida, aveva ceduto la propria quota a quest'ultima che già figurava come socio accomandatario e la sas era diventata a socio unico.

Dunque, tale operazione non avrebbe creato alcun ulteriore schermo rispetto ai presunti danti causa intenzionati a sfuggire alle misure di prevenzione (Salerno Carmelo ed il figlio Giuseppe), essendosi trattato di una mera trasformazione formale da una società in accomandita semplice ad una ditta individuale che aveva mantenuto della prima la sede, la denominazione e l'attività di impresa. Quanto al reato di autoriciclaggio di cui al capo D, il Tribunale ha ritenuto non provata la sussistenza del reato presupposto di intestazione fittizia di cui al capo B, commesso, secondo la contestazione, il 12 novembre 2013, attraverso la cessione delle quote della s.a.s. possedute da Salerno Giuseppe alla sorella Salerno Brigida ed al di lei fidanzato Gerardo con una operazione ritenuta priva di carattere elusivo.

In ogni caso, il Giudice per le indagini preliminari aveva sottolineato che non era stato richiesto il sequestro finalizzato alla confisca del profitto del reato di autoriciclaggio, comunque di carattere indefinito nel suo esatto ammontare - non rapportabile al volume di affari della s.a.s. - oltre che nella dinamica inerente alla consistenza del trasferimento di beni dalla società alla ditta individuale dell'indagata.

3. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani. Deduce violazione di legge in ordine alla ritenuta insussistenza dell'astratta configurabilità dei reati di intestazione fittizia di beni ed autoriciclaggio. Dopo essersi soffermato sulla posizione di Salerno Carmelo e Salerno Giuseppe al fine di individuare il loro interesse ad eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione, il ricorrente censura l'ordinanza impugnata sotto il profilo del percorso argomentativo adottato con riguardo al tema, ritenuto illogico e contraddittorio rispetto all'accertata ingerenza, descritta dal medesimo Tribunale, del Salerno Carmelo e del figlio Giuseppe nella gestione della ditta individuale intestata a Salerno Brigida, altra figlia di Carmelo e nel non avere individuato, in punto di diritto, i presupposti oggettivi dei reati contestati di intestazione fittizia nelle operazioni descritte nei capi di imputazione provvisoria di cui ai capi B e C.

Il ricorso attacca anche la motivazione dell'ordinanza a proposito del reato di autoriciclaggio, richiamando un atto investigativo che il Tribunale avrebbe trascurato e che dimostrerebbe l'esistenza di ricavi in capo alla ditta individuale della Salerno Brigida costituenti profitto confiscabile, contestando anche i passaggi motivazionali del provvedimento nei quali è stata esclusa la sussistenza del reato presupposto di intestazione fittizia e l'attività volta ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del complesso aziendale della società semplice.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato. 1.Deve premettersi che, secondo l'art. 325, comma 1, cod.proc. pen., il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in sede di riesame avverso il provvedimento impositivo di misura cautelare reale, è ammesso solo per violazione di legge e, dunque, come anche ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità condivisa dal Collegio, non per i vizi logici della motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen. (tra le tante, sez.5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, conforme a Sez.LI, n. 5876 del 2004, Bevilacqua). La più autorevole giurisprudenza della Corte di Cassazione, condivisa dal Collegio, ritiene che in tale nozione vadano ricompresi sia gli errores in iudicando che gli errores in procedendo, ovvero quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.U. n.25932 del 2008, Ivanov).

2. Nel caso in esame, a fronte della dettagliata motivazione dell'ordinanza impugnata - che è giunta alle conclusioni sulla insussistenza del fumus commissi delicti dei reati di intestazione fittizia di cui ai capi B e C attraverso una serie di osservazioni tratte da una analisi incisiva e di fatto delle singole operazioni che avrebbero dovuto ritenersi illecite secondo la prospettazione accusatoria - le censure del ricorrente sono dirette ad attaccare, anche apertamente, il percorso argonnentativo della decisione, per mancanza, illogicità o contraddittorietà e, cioè, per vizi non deducibili in questa sede.

Il Tribunale ha, infatti, ampiamente sottolineato, con puntuale motivazione, le ragioni per le quali, nello specifico, le operazioni elevate a sospetto e descritte con riferimento al capo di imputazione, non avessero finalità elusiva, a prescindere dalla cornice generale, della quale il Tribunale ha pure tenuto conto, relativa anche ad altri aspetti dell'indagine e ad altri provvedimenti cautelari reali ad essa connessi, volta a rappresentare l'ingerenza di Salerno Carmelo nella gestione dell'attività della ditta individuale della figlia Brigida o di altri congiunti, che è cosa diversa dalla oggettiva rilevanza penale, nel senso voluto dalla norma di cui all'art. 512-bis cod. pen. delle specifiche operazioni incriminate, sulla dinamica delle quali il ricorso neanche si addentra per fornire prova di una motivazione non avente i requisiti minimi di coerenza e logicità che potrebbe consentire di individuare una violazione di legge.

2. L'ampia motivazione a proposito della insussistenza del reato di intestazione fittizia di beni di cui al capo B, presupposto a quello di autoriciclaggio, assorbe ogni altra considerazione inerente a tale ultimo reato, dovendosi, peraltro, sottolineare che il Tribunale ha indicato in via preliminare un dato rimasto incontestato, in quanto non censurato in ricorso, circa il fatto che la misura cautelare non fosse stata disposta a fini di confisca per il reato di cui all'art. 648.ter.1. cod. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 16.11.2023. Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe S