Cassation appeal dismissed as inadmissible due to late filing after statutory appeal period expired.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed late, exceeding the statutory deadline for challenging the second-instance judgment. The appellant argued that the appellate court failed to follow Article 129 of the Code of Criminal Procedure by confirming the first-instance conviction instead of acquitting him. The court rejected this substantive claim, ruling that the procedural defect of untimely filing rendered the appeal void regardless of the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 544, comma 2; Art. 585, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.; The appeal must be lodged within the statutory period calculated from the date of the judgment's publication or deposit of the reasoning, and failure to do so results in inadmissibility.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di: Fierro Fabrizio, nato a Torino 1'11.6.1994, contro la sentenza della Corte di appello di Torino del 18.5.2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Pierluigi Cianfrocca, FATTO E DIRITTO 1. La Corte di appello di Torino hai confermato la sentenza con cui il Tribunale del capoluogo piemontese aveva riconosciuto Fabrizio Fierro responsabile del delitto di rapina impropria e, con le circostanze attenuanti di cui all'art. 62 n. 4 e n. 6 e le circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena finale di mesi 11 e giorni 25 di reclusione ed euro 183,70 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali;
2. ricorre per cassazione, tramite il difensore, Fabrizio Fierro lamentando inosservanza dell'art. 129 cod. proc. pen. per avere la Corte di appello confermato la sentenza di primo grado quando avrebbe invece dovuto pervenire al suo proscioglimento.
3. Il ricorso è inammissibile perché tardivamente proposto. La sentenza impugnata è stata pronunciata in data 18.5.2023; la motivazione, per il cui deposito la Corte non aveva riservato alcun termine, è stata depositata in data 24.5.2023 ovvero entro il termine "ordinario" di cui all'art. 544, comma secondo, cod. proc. pen., che sarebbe scaduto il giorno 2.6.2023 e, perciò, trattandosi di giorno festivo, automaticamente prorogato al 3 giugno, ai sensi del comma terzo dell'art. 172 cod. proc. pen.. Ne deriva che, in forza del combinato disposto degli artt. 544, comma secondo, e 585, comma primo, lett. b), cod. proc. pen., il termine per impugnare la sentenza era pari a trenta giorni, scaduto il 3.7.2023. Il ricorso, invece, è stato presentato il 24 luglio.
4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma