Italian court dismisses appeal against preventive surveillance measure due to lack of specific factual motivation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Anna Bevilacqua's appeal against her preventive surveillance measure inadmissible. The appellant argued the lower court failed to properly evaluate her criminal history and recent alleged thefts, claiming a lack of demonstrated habitual conduct. The court rejected this, ruling that the appeal was generic and that the lower court's brief reasoning sufficiently linked her past convictions and recent suspicious acts to justify the measure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 10 comma 3 d.Lgs. n. 159 del 2011; Art. 4 comma 11 legge n. 1423 del 1956: The review of preventive measure motivation is limited to the absence of a coherent logical path, excluding general criticisms of the reasoning's sufficiency.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da BEVILACQUA ANNA nata a Milano il 24 dicembre 1967 avverso il decreto reso dalla Corte di appello di l'aquila il 2 nnaggic 2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1.Con il decreto impugnato la Corte di appello di L'Aquila ha confermato il decreto reso 18 Febbraio 2022 dal Tribunale di L'Aquila che ha applicato a Anna Bevilacqua la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per anni tre. 2.Avverso detto provvedimento propone ricorso la prevenuta, deducendo: 2.1 violazione dell'art.1 comma 1 lettera B del decreto legislativo 159/ 2011 e mancanza di motivazione poiché il giudice della prevenzione per esprimere il giudizio di pericolosità deve basarsi su fatti certi e deve dimostrare che la persona ritenuta pericolosa ha posto in essere plurime condotte costituenti delitto, che siano abituali e non episodiche e risultino produttive di reddito illecito destinato al proprio sostentamento.
Il giudice può avvalersi dei provvedimenti emessi in sede penale con la precisazione però che nel caso di provvedimenti provvisori è necessaria una motivata condivisione. Il provvedimento impugnato ha rigettato l'appello con una motivazione sintetica non valutando gli elementi di fatto da cui sono state desunte le condotte delittuose, nè l'effettività dei profitti e la loro destinazione. La difesa aveva sottolineato con l'appello che seppur la Bevilacqua aveva significativi precedenti penali, i fatti di reato più recenti non ancora accertati in via definitiva risalivano al 2020 e erano stati commessi dopo 10 anni dall'ultima condanna definitiva che risaliva al 2010, sicché non era possibile parlare di abitualità nel reato, in relazione a due furti di cui uno tentato avvenuti a distanza di 10 anni dall'ultimo precedente penale, ma la Corte non ha motivato al riguardo 1.11 ricorso è inammissibile perchè generico e manifestamente infondato.
Va preliminarmente ribadito che la sindacabilità della motivazione dei provvedimenti emessi in materia di misure di prevenzione - personali e patrimoniali - è limitata al profilo della «assenza» di motivazione e non ricomprende - in modo specifico - il vizio di motivazione (nel senso della illogicità manifesta e della contraddittorietà), ma la sola violazione di legge (art. 4 comma 11 legge n. 1423 del 1956/ art. 10 comma 3 d.Lgs. n. 159 del 2011). Da ciò, per costante orientamento di questa Corte, deriva che è sindacabile la sola «mancanza» del percorso giustificativo della decisione, nel senso di redazione di un testo del tutto privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità (motivazione apparente) o di un testo del tutto inidoneo a far comprendere l'itinerario logico seguito dal giudice (tra le altre, Sez.
I, 26.2.2009, Rv. 242887).
2. Nel caso in esame La Corte ha resa sintetica ma esaustiva motivazione valorizzando i numerosi precedenti penali specifici della Bevilacqua, che le avevano comportato l'applicazione della misura di prevenzione nel 2010, e la sussistenza di gravi indizi in ordine ad altri due furti commessi nel 2020, in abitazione e in danno di persone anziane e fragili, in ragione dei quali alla proposta era stata applicata misura cautelare. La reiterazione di condotte illecite in epoca precedente e successiva la prima misura di prevenzione sono state ritenute idonee a dimostrare la sua abitualità pervicace nel consumare delitti lucrogenetici e l'assenza di attività lavorativa e di fonti di reddito lecite inducono logicamente a ritenere che la stessa tragga dal delitto le fonti del suo sostentamento. Trattasi di motivazione non apparente che soddisfa i presupposti richiesti per l'applicazione di una misura di prevenzione. La censura formulata dalla difesa è oltretutto generica e non si confronta con le considerazioni resa dalla Corte a sostegno del giudizio di pericolosità.
3. Alla stregua di queste considerazioni si impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si ritiene congruo liquidare in euro 3000 in favore della cassa delle ammende, in ragione del grado di colpa manifestato nella proposizione della impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Roma 18 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente Maria Daniel Borsellino mperiali DEPOSITATO IN CANCELLARIA