Italian court annuls fraud conviction due to victim's remission of prosecution extinguishing the crime.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Brescia Court of Appeal's fraud conviction without remanding the case. The victim formally remitted the prosecution, which the special prosecutor accepted, legally extinguishing the crime. Consequently, the court dismissed the criminal liability against the appellant and ordered him to pay procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 150 c.p.; Art. 160 c.p.: The remission of the prosecution by the victim, accepted by the special prosecutor, extinguishes the criminal offense, leading to the annulment of the conviction without remand.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Bertramino Claudio, nato a Pinerolo il /11974, avverso la sentenza del 17/01/2023 della Corte di appello di Brescia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Romano, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio per estinzione del reato dovuta a remissione della querela;
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Brescia ha confermato la condanna del ricorrente in ordine al reato di truffa esclusa l'aggravante contestata. 2.Ricorre per cassazione Claudio Bertramino, deducendo motivi inerenti al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Si dà atto che è pervenuta remissione della querela da parte della persona offesa del reato corredata dall'accettazione del procuratore speciale dell'imputato. Ne consegue, con assorbimento di ogni altra questione, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per estinzione del reato e la condanna dell'imputato al pagamento delle spese del procedimento, in assenza di diversa indicazione nell'atto di remissione della querela.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione della querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 16.11.2023 Il Consigliere estensore Giuseppe Sgadari DE:2013 CANCELLARìA SCGND,'JE,7=01'.ft.:. PENALE r 323, FUN