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Sentenza — n. 51254/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific legal grounds and factual arguments.

Numero d'incarto Sentenza — n. 51254/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the defense failed to provide specific legal grounds and factual elements supporting their claims. The appellant argued for a different classification of the crime and contested the causal link between violence and theft, but merely repeated the appellate court's arguments without substantive critique. The court ruled that such a lack of specificity violates procedural requirements, rendering the appeal void and ordering the appellant to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.; Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it merely reproduces the grounds of the lower court judgment without specifying the legal reasons and factual elements supporting the request.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of specificity procedural requirements legal grounds factual elements court costs azione civile

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Art. 616, cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 628 cod. pen
pen., con riferimento all'art. 628 cod. pen., nonchè motivazione illogica, contraddittoria o assente.
art. 624 cod. pen
art. 610 cod. pen
o in quella di cui all'art. 610 cod.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sezioni Unite, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli
Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sezioni Unite, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv.
Sezione 2, n. 42046 del 17/07/2019, Botartour Sami
pen, alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso, Sezione 2, n. 42046 del 17/07/2019, Botartour Sami, Rv.
Sezione 2, n. 45958 del 21/10/2022, Bocchino
277710 - 01; Sezione 2, n. 45958 del 21/10/2022, Bocchino, non massimata).
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GDIDA ATIF (CUI 048RW03) nato in Tunisia il 13/03/1990 avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE di APPELLO di TRENTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO ROMANO, che ha chiesto il rigetto del ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D. L. 137/2020. RITENUTO IN FATI-0 1. La Corte di appello di Trento con sentenza del 16/9/2022, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trento in data 5/10/2021 che all'esito del giudizio abbreviato aveva condannato Atif Gdida alla pena di anni quattro mesi cinque di reclusione ed euro mille di multa per i reati ascrittigli - riduceva la pena, confermando nel resto la sentenza.

2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento all'art. 628 cod. pen., nonchè motivazione illogica, contraddittoria o assente. Ritiene la difesa che la Corte territoriale non abbia motivato congruamente in relazione alle doglianze sollevate con riferimento alla attendibilità di Leonardo Cannizzo, che si è più volte contraddetto ed ha ricostruito gli accadimenti in maniera confusa; che nel caso di specie sarebbe stato più corretto sussumere i fatti nella fattispecie di cui all'art. 624 cod. pen. o in quella di cui all'art. 610 cod. pen., atteso che l'impossessamento della felpa e degli occhiali della persona offesa è avvenuto senza fine di profitto, ma con finalità di ricerca dell'involucro contenente sostanza stupefacente in precedenza sottratto dal Cannizzo; che in ogni caso l'impossessamento è avvenuto successivamente alla violenza adoperata nel corso della colluttazione insorta per motivi legati al consumo di sostanza stupefacente, durante la quale gli occhiali erano caduti per terra, mentre la felpa se la era tolta la stessa persona offesa, lasciandola in terra, ragion per cui non sarebbe configurabile la rapina, che presuppone una condotta violenta finalizzata allo spossessamento. 2.1 Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento alla ritenuta circostanza aggravante del nesso eziologico tra la rapina e le lesioni personali, nonchè motivazione illogica, contraddittoria o assente. Osserva che le lesioni non erano finalizzate all'impossessamento, essendo state determinate dai colpi scambiati nel corso della lite avvenuta per motivi inerenti al consumo di sostanza stupefacente. 2.2 In data 31/10/2023 è pervenuta rinuncia al mandato da parte dell'avv. Mirella Cereghini.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Ed invero, entrambi i motivi non sono consentiti dalla legge, in quanto costituiti da mere doglianze di fatto, tutte finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità. Deve esser evidenziato, inoltre, che i motivi sono reiterativi di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale. Peraltro, la sentenza impugnata in relazione alla affermazione della responsabilità dell'imputato costituisce una c.d. doppia conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella del Giudice per le indagini preliminari, sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sezione 2, n. 6560 del 8/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01).

Orbene, tenuto conto della peculiare modalità di redazione del ricorso, che ha sostanzialmente riprodotto il contenuto dei primi due motivi di appello, si rende opportuna una premessa: la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sezioni Unite, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01).

Il motivo di ricorso in cassazione è, infatti, caratterizzato da una duplice specificità, dovendo contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione e contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, deducendo, in modo analitico, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett.

c) cod. proc. pen, alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso, Sezione 2, n. 42046 del 17/07/2019, Botartour Sami, Rv. 277710 - 01; Sezione 2, n. 45958 del 21/10/2022, Bocchino, non massimata). Risulta, pertanto, di chiara evidenza che, se il ricorso si limita, come nel caso oggetto di scrutinio, a riprodurre i motivi di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.

Del resto, nel caso di specie, la Corte territoriale ha fondato la responsabilità dell'imputato per il reato di rapina in maniera preponderante sulle ammissioni provenienti dallo stesso ricorrente, dato questo del tutto pretermesso dalla difesa e con il quale il ricorso non si confronta affatto, mentre c:on riferimento alla circostanza aggravante del nesso teleologico ha evidenziato che le lesioni furono cagionate alla persona offesa al fine di impossessarsi della felpa e degli occhiali. In relazione a tale ultimo profilo, osserva il Collegio che manca anche l'interesse ad impugnare, sol che si consideri che la contestazione del nesso teleologico ha addirittura giovato all'imputato, atteso che gli ha consentito di godere degli effetti favorevoli che derivano dalla applicazione dell'istituto della continuazione.

2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata. P. Q. NI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del