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Sentenza — n. 51248/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for failing to raise nullity of appeal notification at first instance. Petrillone's appeal rejected for late objection to citation notice. Court rules nullity must be raised by co-counsel or substitute within appeal limits. Legal principle: procedural defects must be timely raised by defense team. Keywords: [nullity of citation; procedural default; co-counsel duty; appeal notification; late objection; defense team; procedural limits]. situation_en: My client, a criminal defendant, is appealing a second-instance judgment that reduced his sentence, but the prosecution argues the appeal is inadmissible because the notification of the appeal hearing was sent to a different email address than his trusted defense attorney. The opposing party contends that since the other lawyer was present and no objection was raised at the hearing, the client cannot now claim the notification was invalid. What can I do? Is this possible?

Numero d'incarto Sentenza — n. 51248/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the alleged nullity of the appeal notification was not raised by the co-counsel or substitute defender during the appeal proceedings. The material facts show the notification was sent to a different PEC address than the client's primary lawyer, yet no objection was made at the hearing where the other lawyer was present. The court ruled that such procedural nullities must be raised by the defense team within the appeal stage and cannot be introduced for the first time in the cassation appeal.

Regesto Legislator

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Art. 182, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 97, comma 4, cod. proc. pen.: Nullity of appeal notification must be raised by co-counsel or substitute within appeal limits, not in cassation.

Parole chiave

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nullity of citation procedural default co-counsel duty appeal notification late objection defense team procedural limits allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 182, comma 2, cod. proc. pen.
pen., nel termine di cui all'art. 182, comma secondo, dello stesso codice non potendo essere dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione (cfr., Sez.
Art. 97, comma 4, cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma, che si stima equa, di euro 3.000, in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.
Art. 23, comma 8, del DL 137 del 2020
art. 616 cod. proc. pen
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma, che si stima equa, di euro 3.000, in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 13874 del 20/12/2013, Castellana
182, comma secondo, dello stesso codice non potendo essere dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione (cfr., Sez. 6, n. 13874 del 20/12/2013, Castellana, Rv.
Sez. 4, n. 21449 del 23.3.2023, Libero
Sez. 4, n. 21449 del 23.3.2023, Libero; Sez.
Sez. 2, n. 56682 del 21.11.2017, D'Anca
21449 del 23.3.2023, Libero; Sez. 2, n. 56682 del 21.11.2017, D'Anca).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: Petrillone Simone, nato a Priverno il 9.4.1994, contro la sentenza della Corte di appello di Roma del 14.11.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Pierluigi Cianfrocca; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Assunta Cocomello, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 28.9.2020, il Tribunale di Latina aveva riconosciuto Simone Petrillone responsabile dei reati di detenzione, finalizzata alla cessione a terzi, e trasporto di sostanza stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale, a lui ascritti per cui, con le circostanze attenuanti generiche e ritenuto il vincolo della continuazione tra le diverse violazioni di legge, lo aveva condannato alla pena di anni 4 e mesi 2 di reclusione ed euro 18.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali;

2. la Corte di appello di Roma, con sentenza del 21.10.2021 aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado riconducendo il fatto di cui al capo 1) nella ipotesi contemplata dal comrna 5 dell'art. 73 DPR 309 del 1990 ed aveva di conseguenza rideterminato la pena in anni 2 e mesi 2 di reclusione ed euro 700 di multa, con conferma nel resto;

3. con sentenza del 4.7.2022 la Corte di Cassazione, accogliendo il motivo di ricorso articolato in punto di difetto di motivazione dell'aumento di pena operato ai sensi dell'art. 81, comma secondo, aveva annullato la sentenza della Corte territoriale limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo esame sul punto;

4. la Corte di appello di Roma, giudicando in sede di rinvio, ha rideterminato la pena inflitta al Petrillone in anni 1, mesi 6 e giorni 20 di reclusione;

5. ricorre nuovamente per cassazione Simone Petrillone a mezzo del difensore deducendo, con un unico motivo, la nullità della sentenza impugnata per omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello in quanto inviato all'indirizzo PEC avvmaurizioforte@domiciliopecit diverso da quello del difensore di fiducia, avvmaurizioforte63@puntopec.it, dove, peraltro, erano state inviate tutte le precedenti comunicazioni;

3. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, del DL 137 del 2020 concludendo per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e richiamando, a tal fine, la costante giurisprudenza di questa Corte in punto di omessa citazione del difensore di fiducia nel giudizio di appello.

4. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 4.1 Dalla verifica del fascicolo, consentita e, anzi, imposta dalla natura processuale della censura, risulta che il Petrillone era difeso, di fiducia, dall'Avv. Maurizio Forte e dall'Avv. Cesare Placanica il quale aveva rinunciato al mandato difensivo soltanto in data 23.5.2023, ovvero successivamente alla definizione del giudizio di appello in vista del quale, tuttavia, era stato ritualmente e tempestivamente avvisato a mezzo PEC; all'udienza del 28.9.2022, tenutasi "in presenza", non era comparso nessuno dei due difensori di fiducia e la Corte aveva nominato un difensore di ufficio ai sensi dell'art. 97, comma quarto, cod. proc. pen., che nulla aveva eccepito in rito. 4.2 Tanto premesso, questa Corte ha più volte ribadito che l'omesso avviso della data fissata per il giudizio di appello ad uno dei due difensori di fiducia integra una ipotesi di nullità generale a regime intermedio che deve essere eccepita a opera dell'altro difensore, o dal sostituto eventualmente nominato ai sensi dell'art. 97, comma quarto, cod. proc. pen., nel termine di cui all'art. 182, comma secondo, dello stesso codice non potendo essere dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione (cfr., Sez. 6, n. 13874 del 20/12/2013, Castellana, Rv. 261529 - 01;

Sez. 4, n. 21449 del 23.3.2023, Libero; Sez. 2, n. 56682 del 21.11.2017, D'Anca).

5. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma, che si stima equa, di euro 3.000, in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell