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Sentenza — n. 51075/2023 — snpen Generato dall'IA

Civil claims dismissed due to settlement; confiscation order upheld pending execution despite restitution.

Numero d'incarto Sentenza — n. 51075/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione annulled the lower court's civil provisions regarding damages and costs because the defendant had reached a settlement with the victim, who subsequently withdrew their civil party status. While the civil claims were eliminated, the confiscation order for illicit profits was declared admissible but deferred to the execution phase to prevent double jeopardy. The court rejected the appeal's arguments on criminal liability as they constituted inadmissible merits issues.

Regesto Legislator

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Art. 82, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 493-ter, secondo comma, cod. pen.: A settlement leading to the withdrawal of the civil party necessitates the elimination of civil claims, while confiscation orders remain valid but are subject to execution to avoid duplication with restitution.

Parole chiave

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civil party withdrawal transitional settlement confiscation of profits double jeopardy prevention execution phase deferment revoca del credito al consumo offesa al credito abuso di carte-chèques

Disposizioni normative citate

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Art. 82, comma 3, cod. proc. pen.
Risulta dagli allegati al ricorso che in seguito ad un accordo transattivo tra l'imputata e la persona offesa, quest'ultima ha revocato la costituzione di parte civile, sicché, in applicazione dell'art. 82, comma 3, cod.
Art. 493-ter, secondo comma, cod. pen.
In ordine alla confisca del profitto del reato, che ha natura obbligatoria ex art. 493-ter, secondo comma, cod.
art. 493-ter cod.pen
In ordine alla confisca del profitto del reato, che ha natura obbligatoria ex art. 493-ter, secondo comma, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez.2, n. 28921 del 09/07/2020, Tarroni
Sez. 6, n. 38994 del 06/06/2017, Giacino
Sez. 6, n. 38994 del 06/06/2017, Giacino, Rv.
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Testo completo

o la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Di Muro Luisa, nata a Milano il 21/08/1965, avverso la sentenza del 31/10/2022 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Romano, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Milano il 27 settembre 2021 che aveva condannato la ricorrente alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti della parte civile in relazione al reato di indebito utilizzo dì una carta di credito appartenente a terzi (art. 493-ter cod.pen.).

2. Ricorre per cassazione Luisa Di Muro, deducendo:

1) vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità. La Corte avrebbe fatto affidamento sulle dichiarazioni della persona offesa, senza tenere conto delle oggettive risultanze processuali dimostrative del fatto che alcuni acquisti on line effettuati con la carta di credito indicata nella imputazione, non sarebbero stati riferibili all'imputata (ricariche Vodafone e prodotti maschili), bensì alla nipote dell'anziana titolare della carta, sicché almeno alcuni dei reati posti in continuazione avrebbero dovuto essere ritenuti insussistenti, con consequenziale rideterminazione del trattamento sanzionatorio anche attraverso il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ingiustamente negate;

2) violazione di legge in ordine alle statuizioni civili, che dovrebbero essere annullate in sede di legittimità (quanto alla provvisionale ed alle spese) posto che con atto di transazione successivo alla sentenza impugnata l'imputata aveva raggiunto un accordo con la parte civile, la quale aveva revocato la propria costituzione, come da atto allegato al ricorso. Per la stessa ragione, la ricorrente chiede la revoca della confisca del profitto del reato essendo stato restituito.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è parzialmente fondato in ragione di quanto segue. 1.In ordine al primo motivo, se ne deve rilevare la manifesta infondatezza e genericità. La ricorrente non ha tenuto conto della parte della motivazione della sentenza impugnata volta ad evidenziare come ella avesse ammesso tutte le operazioni illecite contestatele, secondo quanto riferito dalla parte civile Roberto Ferrari e confermato dal di questi figlio anche in relazione alle spese effettuate on line, ulteriormente corroborate da accertamenti documentali e dal tenore di messaggi telefonici intercorsi tra la persona offesa e l'imputata. Le diverse argomentazioni difensive tendono ad introdurre valutazioni di merito sottratte al presente giudizio, con assorbimento di ogni ulteriore questione inerente al riconoscimento di attenuanti e alla determinazione della pena, avendo, peraltro, la Corte territoriale congruamente motivato sui predetti punti a fg. 8 della sentenza impugnata, valorizzando la negativa personalità della ricorrente attestata dai suoi numerosi precedenti penali.

2. Il secondo motivo è in parte fondato. 2.1. Risulta dagli allegati al ricorso che in seguito ad un accordo transattivo tra l'imputata e la persona offesa, quest'ultima ha revocato la costituzione di parte civile, sicché, in applicazione dell'art. 82, comma 3, cod. proc. pen., devono essere eliminate le statuizioni inerenti alle domande civili (risarcimento del danno, provvisionale e spese). 2.2. In ordine alla confisca del profitto del reato, che ha natura obbligatoria ex art. 493-ter, secondo comma, cod. pen., la statuizione - che non aveva formato oggetto dell'atto di appello - potrà essere valutata eventualmente solo in fase esecutiva, laddove il giudice potrà stabilire, anche al fine di evitare duplicazioni non consentite della sanzione e tenuto conto della diversità ontologica tra entità del profitto del reato ed entità del risarcimento del danno, l'esatta corrispondenza tra quanto oggetto di confisca e quanto restituito dall'imputata alla parte civile (argomenta da Sez.2, n. 28921 del 09/07/2020, Tarroni, Rv. 279675;

Sez. 6, n. 38994 del 06/06/2017, Giacino, Rv. 271082).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili, che elimina. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 19.09.20 3. Il Consigliere estensore Il P esidente Giuseppe Sgadari SerLo.Beltrani v vx,43 DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALE2 0 DICI