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Ordinanza — n. 50671/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 50671/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50671/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Montebello Alessandro ricorre personalmente avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli in data 20/12/2022, con la quale è stata confermata la sentenza del Tribunale di Nola in data /12/2020 che lo aveva condannato per il delitto di truffa, denunciando il vizio di motivazione. Il ricorso è inammissibile. A seguito della modifica dell'art. 613 cod. pro. Pen. per effetto della L. 103/2017), l'atto di ricorso dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Cassazione. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende .Così deciso in Roma, 10/11/2023 Il consigliere re

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 50671/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile. A seguito della modifica dell'art. 613 cod. pro. Pen. per effetto della L. 103/2017), l'atto di ricorso dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Cassazione. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende .Così deciso in Roma, 10/11/2023 Il consigliere re

Parole chiave

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abbandono del procedimento per truffa difetto di sottoscrizione truffa in materia di credito falsificazione di monete allegazioni insufficientemente motivate condanna al pagamento pecuniario
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Testo completo

a seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da : Montebello Alessandro nato a San Giorgio a Cremano il 15/10/1990 avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli in data 20/12/2022

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Montebello Alessandro ricorre personalmente avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli in data 20/12/2022, con la quale è stata confermata la sentenza del Tribunale di Nola in data /12/2020 che lo aveva condannato per il delitto di truffa, denunciando il vizio di motivazione. Il ricorso è inammissibile. A seguito della modifica dell'art. 613 cod. pro. Pen. per effetto della L. 103/2017), l'atto di ricorso dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Cassazione. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende .Così deciso in Roma, 10/11/2023 Il consigliere re