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Ordinanza — n. 50670/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of criminal liability due to waiver in plea agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50670/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant waived grounds regarding criminal liability during the second-instance plea agreement. Although the appellant argued the lower court lacked motivation for the penalty reduction, the court held that waiving specific appeal grounds precludes raising them later. Consequently, the waiver acted as a procedural bar preventing the examination of the unwaived criminal responsibility issue in the cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 606 lett. e) c.p.p.: The waiver of appeal grounds regarding criminal liability constitutes a procedural preclusion that bars the examination of such issues in the cassation proceeding, limiting the court's cognition to non-waived matters.

Parole chiave

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waiver of appeal grounds procedural preclusion plea agreement in appeal cassation inadmissibility criminal liability waiver second instance waiver Art. 599-bis c.p.p. condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Donnarumma Alessio ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli in data 3/3/2023 con la quale, in accoglimento del concordato in appello, ex art. 599 bis c.p.p., è stata rideterminata la pena.
Art. 606 lett. e) c.p.p.
Deduce il vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione (art. 606 lett.
Art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.
Rilevato quindi che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod.
Art. 599 comma 4 cod. proc. pen.
Donnarumma Alessio ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli in data 3/3/2023 con la quale, in accoglimento del concordato in appello, ex art. 599 bis c.p.p., è stata rideterminata la pena.
art. 599 bis c.p
Donnarumma Alessio ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli in data 3/3/2023 con la quale, in accoglimento del concordato in appello, ex art. 599 bis c.p.p., è stata rideterminata la pena.
art. 599-bis cod. proc. pen
Donnarumma Alessio ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli in data 3/3/2023 con la quale, in accoglimento del concordato in appello, ex art. 599 bis c.p.p., è stata rideterminata la pena.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro, Rv. 271258
pen., non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro, Rv. 271258;
Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194
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Testo completo

a seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da Donnarumma Alessio nato a Napoli il 20/2/1990 avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli in data 3/3/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Donnarumma Alessio ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli in data 3/3/2023 con la quale, in accoglimento del concordato in appello, ex art. 599 bis c.p.p., è stata rideterminata la pena. Deduce il vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione (art. 606 lett.

e) c.p.p.) non avendo il giudice motivato in ordine alla responsabilità penale. Il ricorso è inammissibile. In seguito alla reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello deve ritenersi nuovamente applicabile il principio - elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. e successivamente abrogato dal decreto legge n. 92 del 2008 - secondo cui il giudice d'appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione, limita la sua cognizione ai motivi non rinunciati determinando, invero, la rinuncia ai motivi una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ormai ritenersi non essergli devoluto (non solo in punto di affermazione di responsabilità).

Ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte, oggi dall'art. 599-bis cod. proc. pen., non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro, Rv. 271258;

Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero,Rv. 273194). Nel caso in esame, la rinuncia ai motivi di appello concernenti l'an della responsabilità penale ha determinato una preclusione processuale, e la conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione avente ad oggetto il relativo punto. Rilevato quindi che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. , ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende . Così deciso in Roma, 10/11/2023 Il consigliere relatore _I