Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 50661/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of autonomous evaluation of evidence and generic reasoning.

Numero d'incarto Sentenza — n. 50661/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the defendant's challenge to the lower court's refusal of a business activity ban. The defendant argued the trial court failed to autonomously evaluate evidence and provided generic reasoning regarding the risk of reoffending and his role in the fraud. The court held that the lower court's detailed assessment of the indicia of guilt and the specific nature of the fraudulent conduct was exhaustive and not subject to re-evaluation in cassation.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate the evidence or the specific reasoning of the lower court regarding the existence of indicia of guilt and the necessity of precautionary measures, provided the lower court's decision is logically consistent and exhaustive.

Parole chiave

Generato dall'IA
autonomous evaluation of evidence generic reasoning in cassation precautionary business ban inadmissibility of appeal re-evaluation of indicia irregolarità finanziarie truffa in materia di prestazioni flussi finanziari illeciti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 606 c.p.p.
art. 640-bis cod. pen
Il provvedimento di annullamento prodotto dalla difesa è del tutto inconferente in considerazione del fatto che le argomentazioni ivi contenute non riguardano l'ipotizzata responsabilità concorsuale del ricorrente nella commissione di cui all'art. 640-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015-01
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IRACI FUINTINO ANTONINO nato a Capizzi il 02/09/1986 avverso l'ordinanza del 27/04/2023 del Tribunale di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e la memoria difensiva; udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Gianfranco D'Alessandro, che ha insistito nell'accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Antonino Iraci Fuintino, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 27 aprile 2023 con la quale il Tribunale di Caltanissetta, ha rigettato l'appello avverso l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta, in data 14 marzo 2023, ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di esercizio dell'attività di impresa in relazione ai reati di cui agli artt. 110 e 640-bis cod. pen.

2. Il ricorrente, con l'unico motivo di impugnazione, lamenta la violazione del principio di autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di reità e delle esigenze cautelari. 2.1. Il primo giudice si sarebbe limitato ad una formale rassegna delle fonti di prova a carico dell'indagato «in assenza di qualsiasi riferimento contenutistico e di enucleazione degli specifici elementi ritenuti indizianti», l'ordinanza genetica, diversamente da quanto affermato in modo apodittico dai giudici dell'appello, sarebbe priva di un autonomo apprezzamento della richiesta cautelare avanzata dalla Procura Europea.

Anche l'ordinanza impugnata, limitandosi a riportare pedissequamente il contenuto del provvedimento cautelare, sarebbe carente in quanto i giudici dell'appello non avrebbero valutato e confutato le specifiche deduzioni difensive contenute nell'atto di impugnazione e la copiosa documentazione prodotta dall'indagato che smentirebbe quanto affermato nelle ordinanze emesse dai giudici di merito, con particolare riferimento alla sussistenza dei presupposti del reato di cui all'art. 640-bis cod. pen. La motivazione sarebbe, inoltre, astratta e congetturale in ordine alla dimostrazione della consapevolezza dell'indagato dell'avvenuta violazione da parte di Giuseppe Andrea Iraci Fuintino delle clausole di indivisibilità e non trasferibilità contenute nell'atto di acquisto e della reale partecipazione dell'indagato alle ipotizzate condotte concorsuali. 2.2.

Il ricorrente ha eccepito, inoltre, la genericità della motivazione relativa alla concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione criminosa. I documenti prodotti dalla difesa dimostrerebbero che il ricorrente e la co- indagata Fiordaliso non sarebbero più nelle condizioni di reiterare analoghe condotte delittuose; il sequestro preventivo disposto dal giudice per le indagini preliminari ed il blocco generale dell'istruttoria e della liquidazione da parte dell'AGEA avrebbero, infatti, neutralizzato il pericolo di reiterazione del reato, impedendo agli indagati di presentare per il futuro ulteriori DUP ed ottenere l'assegnazione di ulteriori titoli AGEA.

3. In data 18 luglio 2023 il difensore del ricorrente ha depositato memoria conclusiva e prodotto il provvedimento con il quale il Tribunale di Enna ha annullato l'ordinanza di sequestro preventivo per equivalente emessa nei confronti del ricorrente «per carenza di indizi significativi in ordine alla funzione di amministratore di fatto» della società agricola F.11i Iraci s.r.l.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. 1.1. La prima doglianza è manifestamente infondata. Il Tribunale ha correttamente rilevato che il giudice che aveva emesso il provvedimento genetico non si era limitato a recepire acriticamente le richieste del pubblico ministero, ma aveva espresso valutazioni indicative dell'effettivo vaglio del compendio indiziario raccolto. Si tratta di una valutazione coerente con la struttura del provvedimento a genetico che, pur riportando l'esito dell'attività investigativa, si caratterizza per la presenza di autonome valutazioni del giudicante con conseguente mancanza delle lamentate violazioni del principio di autonoma valutazione. 1.2.

Anche l'ulteriore doglianza con la quale il ricorrente lamenta la carenza della motivazione in ordine al suo coinvolgimento nella commissione delle condotte delittuose rubricate non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolve nella richiesta di rivalutare la capacità dimostrativa degli elementi indiziari raccolti, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015-01, Rv. 262965). Il Tribunale ha offerto una motivazione esaustiva e non censurabile rilevando come dal compendio indiziario raccolto era emerso che Fuintino Iraci, unitamente alla Fiordaliso, avevano ideato ed attuato un consolidato sistema per trarre in inganno l'ente pagatore, che prevedeva compravendite simulate poste in essere dai parenti della ricorrente e successivi contratti di locazione dei beni così compravenduti, il tutto per ottenere la fittizia disponibilità dei fondi necessari per ottenere i contributi AGEA.

Le modalità della frode, effettuata in modo reiterato e seriale, ed i rapporti di parentela sono stati considerati elementi incompatibili con l'assenza dell'elemento soggettivo con motivazione priva di contraddizioni e manifeste illogicità (pag. 13 del provvedimento impugnato), e, di conseguenza, non rivalutabile in sede di legittimità. Il provvedimento di annullamento prodotto dalla difesa è del tutto inconferente in considerazione del fatto che le argomentazioni ivi contenute non riguardano l'ipotizzata responsabilità concorsuale del ricorrente nella commissione di cui all'art. 640-bis cod. pen. (condotta concorsuale posta a fondamento della misura cautelare personale) ma esclusivamente la ritenuta mancata dimostrazione del ruolo di amministratore di fatto della società agricola «F.11i Iraci F. s.r.I.» svolto dall'odierno ricorrente e la conseguente carenza dei presupposti per l'emissione del sequestro preventivo per equivalente (vedi pagg. da 3 a 5 dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Enna). 2.3.

La doglianza con la quale il ricorrente lamenta la genericità della motivazione in ordine all'attualità delle esigenze cautelari è manifestamente infondata. Il Tribunale, con motivazione ineccepibile in punto di logica e priva di contraddizioni ed aporie, ha rilevato come la reiterazione delle condotte e le modalità delle stesse indicava chiaramente il pericolo di reiterazione contestato, a nulla rilevando il fatto che le pratiche pendenti per ottenere i contributi fossero state sospese dall'Agea, in quanto il rischio di reiterazione riguarda condotte fraudolente "in genere" e non necessariamente "le stesse" condotte per le quali si procede.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro